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OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TARDIVA – GIUDICATO IMPLICITO – GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA – TUTELA DEL CONSUMATORE.

 

Cass., Sez. Un., 6 aprile 2023, n. 9479.

 

Oggetto

 

La Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione relativa alle modalità di attuazione del principio di diritto dichiarato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’ambito della pronuncia del 17 maggio 2022, resa a conclusione dei procedimenti riuniti C-693/19 e C-831/19, la quale ha statuito che i limiti derivanti dal passaggio in giudicato di un provvedimento il quale riconosca implicitamente la validità delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori, non consentono al giudice dell’esecuzione di esimersi dalla delibazione sulla legittimità delle medesime clausole.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, corredato da una serie di indicazioni attuative indirizzate al giudice del monitorio, al giudice dell’esecuzione ed al giudice dell’opposizione tardiva, è destinato ad avere una significativa rilevanza, anche retroattiva, soprattutto nelle procedure esecutive pendenti, rispetto alle quali, dunque, il bene staggito o il credito non siano stati trasferiti o assegnati, ma anche in quelle definite, potendo il consumatore attivare, in ogni caso, il rimedio risarcitorio.

 

Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, corredato dalle relative conseguenze applicative

 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nell’ambito della pronuncia del 17 maggio 2022, resa a conclusione dei procedimenti riuniti C-693/19 e C-831/19, chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione della normativa a tutela
del consumatore e, in particolare, sulla rilevabilità delle questioni attinenti la validità delle clausole abusive in sede di opposizione all’esecuzione avviata sulla scorta di un decreto ingiuntivo non opposto, dichiarava:

“L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa – per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole.

La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo” Con l’interpretazione innanzi richiamata veniva, dunque, superato il principio della irretrattabilità del giudicato implicito, ritenendosi doveroso che il giudice dell’esecuzione si pronunci sulla validità delle clausole abusive inserite nei contratti stipulati da professionisti e da consumatori, nonostante la mancata introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel termine
perentorio di giorni quaranta decorrente dalla data di notifica del medesimo.

In data 6 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, nella pronuncia a Sezioni Unite n. 9479, resa ai sensi dell’art. 363 c.p.c., alla finalità di enunciare un principio di diritto nell’interesse della legge, una regola di giudizio che, sebbene non influente sulla concreta vicenda processuale, serva tuttavia come criterio di decisione di casi analoghi o simili, ha elaborato delle indicazioni applicative idonee a dare concreta attuazione a quanto enunciato dalla Corte di Giustizia
Europea, intervenendo anche sui profili involgenti i procedimenti già definiti e carenti di una pronuncia “esplicita” sulla questione relativa alla validità delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati dal consumatore e dal professionista.

Di seguito le direttive delle Corte di Cassazione suddivise per fasi, con le relative implicazioni e conseguenze sul piano dei poteri processuali. Il giudice del monitorio:

a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione:
b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;

b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione;
c) all’esito del controllo:
c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso;
c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitoreconsumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole
del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.

Fase esecutiva
Il giudice dell’esecuzione:
a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di
eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito (ulteriori evenienze);
e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);
f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice
dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

Fase di cognizione
Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:
a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che
l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
b) procederà, quindi, secondo le forme di rito1.

 

Per approfondimenti

Avv. Gaetano Perillo – gaetano.perillo@hsladvisors.com;
Dott. Benito Maffettone – benito.maffettone@hsladvisors.com.

 

Clausola di esclusione di responsabilità

 

Il presente documento di sintesi ha finalità illustrativa ed esemplificativa.
HSL Advisors s.r.l. non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della presente e ricorda che fa fede, per una visione integrale ed esaustiva, unicamente la normativa di riferimento.