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PROFILI DI COMPETENZA RELATIVI ALL’AZIONE DI RESTITUZIONE DELL’INDEBITO OGGETTIVO COLLEGATA AL CONTRATTO DI CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI DI S.R.L.

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD, TERZA SEZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 880 DELL’8 FEBBRAIO 2022, PROCEDIMENTO R.G. N. 4027 del 2022

 

Oggetto

 

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, pronunciandosi su ricorso promosso ex art. 702 bis, superata la questione di competenza sollevata d’ufficio, attinente l’eventuale attribuibilità della materia del contendere alle sezioni specializzate
in materia di impresa del Tribunale Ordinario di Napoli, accoglieva la domanda di restituzione dell’indebito oggettivo formulata da una società, la quale, a seguito di atto di cessione quote intervenuto tra i soci della medesima, effettuava il pagamento del corrispettivo della cessione in favore del socio cedente.

 

Sulla questione preliminare di competenza del Tribunale Ordinario

 

Con ricorso promosso ex art. 702 bis, la società attrice conveniva in giudizio il precedente socio al fine di veder accertato l’indebito pagamento della somma versata dalla ricorrente mediante assegno, il quale recava in causale
“liquidazione quota e partecipazione alla società”. Rilevando la sussistenza di un indebito oggettivo, la stessa società invocava il diritto alla ripetizione di quanto pagato.

Preliminarmente veniva sollevata d’ufficio la questione attinente all’eventuale difetto di competenza del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in favore del Tribunale Ordinario di Napoli, sezioni specializzate in materia di impresa. Alla
stregua di tanto veniva concesso termine per note al fine di instaurare il contradittorio tra le parti sulla questione di competenza sollevata d’ufficio. La società ricorrente, nell’ambito delle note autorizzate, chiariva che la domanda
formulata esulava dalla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, perché esclusivamente attinente alla restituzione di somme indebitamente versate.

Sulla questione di competenza precisava, nello specifico, che il tema della validità del contratto di cessione quote non fosse oggetto di causa, profilo determinante ai fini della competenza del Tribunale Ordinario, stante il disposto
dell’art. 3 del D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come sostituito dall’art. 2, co. 1, lett. d), del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1. Richiamava a tale proposito l’orientamento delle sezioni specializzate in materia di impresa del Tribunale
Ordinario di Napoli, le quali, dichiarandosi incompetenti relativamente ad un azione avviata in virtù dell’inadempimento di un contratto di cessione quote, chiarivano: “l’unico motivo del contendere afferisce alla domanda di
inadempimento contrattuale ed il mancato pagamento di un credito meramente collegato al contratto di cessione di quote di s.r.l. Ora, non può dirsi che la fattispecie concreta rientri nell’ambito delle tipologie di controversie disciplinate
dalla legge istitutiva del Tribunale delle Imprese, in quanto essa riguarda i «rapporti societari» ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario. Il chiaro dato normativo esclude che nell’accettazione di «rapporti societari» possa esservi inclusa la fattispecie del semplice inadempimento contrattuale concernente il mancato pagamento di un credito legato al contratto di cessione delle quote di s.r.l.1.

Ad avviso della ricorrente, parimenti, la domanda di restituzione dell’indebito oggettivo, risultava solamente collegata ad un contratto di cessione quote, la cui validità non risultava essere oggetto del contendere. Il rigetto o l’accoglimento della medesima presupponeva esclusivamente l’accertamento della natura indebita del versamento effettuato dalla società a titolo di pagamento delle quote sociali in favore del socio uscito dalla compagine sociale. La parte attrice sosteneva, in sintesi, che le controversie scaturenti dal contratto di cessione delle partecipazioni sociali rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia d’impresa solo ed esclusivamente quando il thema decidendum involge una necessaria e preliminare valutazione della validità del contratto a monte.

 

Conclusioni

 

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, accogliendo la domanda della Società ricorrente, si pronunciava sulla questione di competenza come segue: “deve preliminarmente confermarsi la competenza del tribunale adito, non vertendosi in
materia di rapporti societari, in quanto non è stata contestata, né è oggetto di discussione la validità dell’operazione di cessione quote […], bensì solo la ripetizione del pagamento successivamente avvenuto”.

La questione appare risolta in maniera del tutto condivisibile, stante anche l’orientamento della Corte di Cassazione che individua il criterio di attribuzione alle sezioni specializzate nel seguente paradigma: “deve sussistere un legame diretto tra questo [l’oggetto del giudizio], le partecipazioni sociali ed i rapporti societari, alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile soprattutto in funzione della causa petendi, per la intrinseca natura della pozione dedotta in giudizio” 2.

Nel caso di specie, né l’oggetto del domandare, né la ragione del domandare incidono sui rapporti societari, i quali rimangono impregiudicati.

 

Per approfondimenti

Avv. Gaetano Perillo – gaetano.perillo@hsladvisors.com;
Dott. Benito Maffettone – benito.maffettone@hsladvisors.com.

 

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Il presente documento di sintesi ha finalità illustrativa ed esemplificativa.
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