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CORTE DI CASSAZIONE, VI SEZ. CIV., ORD. N. 15875 DEL 17.05.2022

 

Oggetto

Le dazioni effettuate dal socio in favore della società sono suscettibili di molteplici qualificazioni giuridiche, ognuna corrispondente ad uno specifico schema causale sottostante.

Individuare la corretta identificazione causale del negozio presupposto alla dazione effettuata dal socio in favore della società risulta essenziale al fine di dirimere questioni di significativa rilevanza, quali, ad esempio, la sussistenza del
diritto del socio alla restituzione delle somme versate.

Alla stregua della normativa vigente, con specifico riguardo alle società di capitali a ristretta base personale, è possibile classificare la dazione di pagamento in quattro categorie:
a) conferimenti;
b) finanziamenti;
c) versamenti a fondo perduto o in conto capitale;
d) versamenti finalizzati ad un futuro aumento di capitale.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15875 del 2022 è intervenuta sulla questione, richiamando il consolidato orientamento in materia ed aggiungendo alcune precisazioni utili alla definizione dei confini delle diverse fattispecie, in particolare, chiarendo quali siano gli elementi rilevanti e irrilevanti ai fini della differenziazione causale delle operazioni.

 

Presupposti normativi e giurisprudenziali della pronuncia

Le categorie innanzi elencate venivano analiticamente definite già con la pronuncia della Cass. n. 29325 del 20201 nei tratti di seguito indicati.

1) Conferimenti.

I conferimenti sono apporti di capitale di rischio e costituiscono capitale sociale nominale. La restituzione delle somme versate a titolo di conferimento è consentita in due ipotesi:

• all’esito del procedimento di liquidazione;
• a seguito di riduzione del capitale per cd. esuberanza.

Nella ipotesi di liquidazione, la restituzione è consentita a seguito della complessiva soddisfazione di tutti i debiti sociali.

La cd. riduzione del capitale sociale per esuberanza importa, invece, la semplice restituzione delle somme versate in sede di conferimento a seguito di una delibera approvata dall’assemblea dei soci su proposta dell’organo amministrativo. Tale operazione è, tuttavia, consentita esclusivamente nei limiti prestabili dalla legge, quali, ad esempio, quello di non causare una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo previsto per legge.

Sulla natura del conferimento la Corte ha precisato: “in nessun modo può dirsi che, con il contratto di società o con i successivi conferimenti in sede di aumento del capitale, sorga un diritto soggettivo di credito del socio alla restituzione del conferimento: si tratta invece di partecipazione al rischio d’impresa, cui è esposto il capitale versato dal socio (Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758)”

2) Finanziamenti.

I cd. “finanziamenti soci” rinvengono il loro schema causale nel contratto tipico di mutuo, disciplinato dagli artt. 1813 ss. c.c.
In tale ipotesi, la dazione è esecutiva di un contratto a forma libera tra il socio e la società.
Il contratto in oggetto, data la sua natura reale, si perfeziona all’atto della consegna.
I soci mutuanti hanno diritto alla restituzione delle somme versate alla società nei termini e nelle modalità pattuite all’atto della stipula.

Se concessi in una situazione di squilibro patrimoniale nell’ambito della quale risulterebbe opportuno procedersi ad un aumento di capitale, essi sono postergati, ai sensi dagli artt. 2467 e 2497- quinquies c.c., perché restituibili solo successivamente alla soddisfazione dei creditori sociali, tale circostanza, tuttavia, “non ne muta la natura di finanziamenti e non li trasforma in apporti assimilati al capitale di rischio […]. I finanziamenti cd. anomali restano prestiti e non divengono apporti di capitale, i quali ultimi verranno rimborsati solo all’esito della liquidazione, dopo, quindi, la restituzione anche dei prestiti anomali; il finanziamento è solo subordinatamente restituibile, onde la causa resta quella di finanziamento […] “Il legislatore, tra le tecniche disponibili al riguardo, ha escluso invero la riqualificazione del prestito ed optato per la postergazione: non muta ex lege la causa della dazione, che resta quella del mutuo (art. 1813 c.c.) e non diventa causa di conferimento (art. 2343 c.c.)”3.

 

3) Versamenti a fondo perduto o in conto capitale.

Se l’apporto del socio viene effettuato in assenza di una pattuizione che contempli il diritto alla restituzione delle somme versate, la dazione si qualifica quale “versamento a fondo perduto o in conto capitale”.
Le somme versate entrano nella totale disponibilità giuridica della società e possono essere discrezionalmente utilizzate da quest’ultima alle finalità più disparate, quali, ad esempio, ripianare le perdite o aumentare gratuitamente il
capitale.

In questa ultima ipotesi, l’aumento del capitale accresce la partecipazione sociale di tutti i soci in misura proporzionale alle rispettive quote/azioni, essendo irrilevante se questi ultimi abbiano o meno concorso all’originario versamento a
fondo perduto o in conto capitale.
Tale tipologia di versamenti vanno iscritti nel passivo dello stato patrimoniale e concorrono alla formazione della cd. riserva disponibile, tuttavia, a differenza di quanto avviene per la distribuzione degli utili, non esiste alcun diritto soggettivo dei soci alla distribuzione delle somme percepite a titolo di versamento a fondo perduto o in conto capitale.

 

4) Versamenti finalizzati ad un futuro aumento di capitale.

I versamenti finalizzati ad un futuro aumento di capitale, così come i versamenti a fondo perduto, vengono effettuati in assenza di una pattuizione che contempli il diritto alla restituzione delle somme versate, tuttavia, differiscono da questi ultimi in quanto, all’atto della dazione, vengono destinati ad una finalità specifica: il futuro aumento di capitale di esclusiva pertinenza dei soci che abbiano effettuato il versamento in relazione all’entità delle somme da ciascuno erogati.

Le somme versate allo scopo anzidetto concorrono alla formazione delle cd. “riserve targate o personalizzate”.
La destinazione all’accrescimento della partecipazione del socio assume assoluta rilevanza nel procedimento di qualificazione causale del versamento.

In questa ipotesi, la dazione è esecutiva di un contratto atipico di conferimento sospensivamente o risolutivamente condizionato allo spirare di un termine o di una condizione: l’autonomia delle parti è libera di stabilire, ad esempio, che entro il termine prestabilito o al verificarsi di una determinata condizione, dovrà procedersi all’aumento del capitale, in mancanza, le somme originariamente versate alla finalità anzidetta, dovranno essere restituite al socio.

A differenza di quanto avviene nell’ipotesi dei versamenti a fondo perduto, la correlazione del versamento al futuro aumento di capitale targato determina che la mancata realizzazione di quest’ultima alle condizioni prestabilite, innesca il diritto alla restituzione in capo al socio autore del versamento.

A tale riguardo è di essenziale rilevanza precisare che la qualificazione formale del negozio non assume carattere dirimente, in quanto, ai fini della distinzione tra versamenti a fondo perduto e versamenti in conto futuro aumento di capitale è decisiva la complessiva ed effettiva strutturazione dell’operazione: la circostanza che un versamento sia definito, nei documenti societari e contabili, “finalizzato ad un futuro aumento di capitale” è totalmente irrilevante se dall’operazione analizzata nel suo complesso non risultino elementi specifici e concordanti dai quali emerga la correlazione delle somme alla specifica finalità.

Sul punto la Corte ha ribadito “le sole parole usate non sono, dunque, di per sé esaustive, ben potendo un versamento essere denominato, nei documenti societari e contabili, come eseguito “in conto futuro aumento del capitale sociale”, ma non essere affatto, nel contempo, accompagnato da quegli indici di dettaglio (ad es., il termine finale entro cui verrà deliberato l’aumento, ma anche altre caratteristiche dello stesso), che soli qualificano la dazione come da ricondurre alla categoria in esame”4.

In assenza degli elementi anzidetti, la dazione verrà qualificata quale versamento a fondo perduto, con conseguente assenza di qualsivoglia diritto alla restituzione e, in caso di aumento del capitale, l’accrescimento delle quote non riguarderà esclusivamente la posizione del socio autore del versamento, ma determinerà l’accrescimento delle partecipazioni di tutti i soci, in misura proporzionale alle rispettive quote/azioni.

 

Conclusioni

Richiamando la classificazione anzidetta, la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n.15875 del 17.05.2022, ha sottolineato l’irrilevanza delle condotte dell’organo amministrativo il quale proceda appostando in bilancio le dazioni di denaro dei soci in favore della società, mutando le relative classificazioni successivamente alla iscrizione originaria.

Sviluppando il consolidato orientamento giurisprudenziale incline a riconoscere efficacia qualificante esclusivamente ai connotati sostanziali dell’operazione nell’ambito della quale la dazione si colloca, la Corte di Cassazione non ha riconosciuto alcuna attitudine dirimente alla alterazioni effettuate dall’organo amministrativo finalizzate a sostituire il nomen iuris della dazione: “Decisiva nella qualificazione della dazione, dunque, è l’interpretazione della volontà delle parti, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. Occorre, in particolare, da parte di questi, accertare se si sia trattato di un rapporto di finanziamento riconducibile allo schema del mutuo o di un contratto atipico di conferimento, e, in quest’ultimo caso, se esso sia stato – in modo inequivoco – condizionato, o non, nella restituzione, ad un futuro aumento del capitale nominale della società. L’indagine sul punto può tener conto di ogni elemento, quali le clausole statutarie che tali versamenti prevedano, il comportamento delle parti, i fini perseguiti, le scritture contabili, i bilanci e qualsiasi altra circostanza del caso concreto, capace di svelare la comune intenzione delle parti e gli interessi coinvolti. Pertanto, non è arbitro l’organo amministrativo di appostare in bilancio le dazioni di denaro dei soci in favore della società, né di mutare la voce relativa, successivamente alla iscrizione originaria, dovendo essa rigorosamente rispecchiare la effettiva natura e causa concreta delle medesime” 5.

 

Per approfondimenti: Dott. Benito Maffettone – benito.maffettone@hsladvisors.com

 

Clausola di esclusione di responsabilità

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