STOP ALLE OPZIONI PER LO SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO E LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ DEL CESSIONARIO
D.L. 16 FEBBRAIO 2023, n. 11 – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA INTERVENTI EDILIZI E LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ DEL CESSIONARIO
Il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2023, entrato in vigore il 17 febbraio 2023, ha sancito:
– Il divieto delle pubbliche amministrazioni a poter acquistare crediti fiscali derivanti da interventi edilizi;
– la limitazione del concorso nella violazione per i cessionari dei crediti d’imposta edilizi se in possesso della
documentazione stabilita dalla norma, ad eccezione delle ipotesi di dolo;
– lo stop alla possibilità di poter optare per lo sconto in fattura e/o la cessione dei crediti, ad eccezioni degli interventi tassativamente previsti dalla norma.
Le novità sono entrate in vigore il 17 febbraio 2023, si attende la legge di conversione che potrà apportare modifiche ed integrazioni al testo.
Art. 1, comma 1, lettera a) – Divieto di acquisto dei crediti fiscali derivanti da bonus edilizi da parte delle pubbliche amministrazioni
Per espressa previsione normativa, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non potranno acquisire crediti fiscali derivanti dalle opzioni di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020.
Art. 1, comma 1, lettera b) – Esclusione dalla responsabilità in solido del cessionario/acquirente, salvo l’ipotesi di dolo
È stato chiarito, mediante l’introduzione del comma 6-bis) all’articolo 121 del decreto-legge n. 34/2020, che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è in ogni caso esclusa, salvo le ipotesi di dolo, per i cessionari/acquirenti che siano in possesso della seguente documentazione:
a) Titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) Notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
c) Visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) Fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
e) Asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
f) Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini
g) Nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, che attesti tale circostanza;
h) Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) , del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
i) Attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Viene stabilito che il mancato possesso di parte della documentazione riportata nella tabella che segue non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per il dolo o colpa grave del cessionario Grava sull’ente impositore l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza (introduzione del comma 6-quater all’articolo 121 del decreto-legge n. 34/2020)
Art. 1, comma 1, lettera b) – Esclusione dalla responsabilità in solido del cessionario/acquirente per l’acquisto di crediti da una banca o società appartenente ad un gruppo bancario
L’esclusione alla responsabilità in solido con il cedente è altresì esclusa, per previsione normativa, anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a) , del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto
corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui all’articolo 121, comma 6 -bis , lettere da a) a i) del decreto-legge n. 34/2020.
Articolo 2 – Stop alle opzioni per lo sconto in fattura e cessione del credito a decorrere dal 17 febbraio 2023
A partire dal 17 febbraio 2023 con riferimento agli interventi edili agevolati di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, non è più consentita l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del primo comma, del medesimo articolo 121.
ESCLUSIONI INTERVENTI SUPERBONUS
Il blocco non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute per interventi che possono beneficiare del così detto “Superbonus” e di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 a condizione che:
– per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la CILA prima del 17 febbraio 2023;
– per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA prima del 17 febbraio 2023;
– per gli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo prima del 17 febbraio 2023
ESCLUSIONE INTERVENTI DIVERSI DAL SUPERBONUS
Per gli interventi edilizi non rientranti nel superbonus, il blocco non si applica a condizione che:
– risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, prima del 17 febbraio 2023 (CILA, SCIA, etc..);
– per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione del titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori prima del 17 febbraio 2023;
– risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero risulti stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile prima del 17 febbraio 2023, nel caso di acquisto di unità immobiliari con riferimento alle quali il cessionario può beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del DPR n. 917 del 1986
e dell’articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013.
Per approfondimenti andrea.puca@hsladvisors.com; nunzia.napolitano@hsladvisors.com
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