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MITUR

FONDO ROTATIVO IMPRESE DEL TURISMO

SCADENZA: 31/12/2025
AREA GEOGRAFICA: ITALIA
SETTORE ATTIVITÀ: TURISMO
BENEFICIARI: STRUTTURE ALBERGHIERE –
AGRITURISMI – IMPRESE DEL
COMPARTO TURISTICO, RICREATIVO,
FIERISTICO E CONGRESSUALE
SPESE FINANZIATE: SERVIZI DI PROGETTAZIONE – SUOLO
AZIENDALE – OPERE MURARIE –
MACCHINARI E IMPIANTI NUOVI DI
FABBRICA
TIPO AGEVOLAZIONE: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOALTO
DOTAZIONE FINANZIARIA: 180.000.000 € DI CUI IL 40% DESTINATO
ALLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO

 

Clausola di esclusione di responsabilità

Il presente documento di sintesi ha finalità illustrativa ed esemplificativa. HSL Advisors s.r.l. non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della scheda di sintesi e ricorda che fa fede, per una visione integrale ed esaustiva, unicamente la normativa e la modulistica di riferimento della misura agevolativa, pubblicata secondo le modalità previste dal bando.

 

Finalità

L’intervento è volto a finanziare ed agevolare investimenti nel settore turistico, fieristico e congressuale.

 

Programma

Misura M1C3 – 25, intervento 4.2.5, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza

 

Beneficiari

Gli incentivi sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle
imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici

 

La misura

Gli incentivi concedibili sono articolati nella forma del contributo diretto alla spesa e del Finanziamento agevolato a valere sul FRI. Il contributo diretto alla spesa è concesso in base alla dimensione di impresa per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili come di seguito dettagliato, coerentemente con i target di attuazione previsti per la misura del PNRR:
• per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazione ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) il contributo diretto alla spesa è articolato come segue:
a) 30% per le imprese di dimensione micro;
b) 23% per le imprese di piccola dimensione;
c) 18% per le imprese di media dimensione;
d) 10% per le imprese di grande dimensione.

Per la quota parte degli investimenti relativi a interventi a supporto dell’innovazione digitale promossi da imprese di micro e piccola dimensione è riconosciuto un incremento del 5% del contributo diretto alla spesa.

per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, il contributo diretto alla spesa è articolato come segue:
a) 25% per le imprese di dimensione micro;
b) 20% per le imprese di piccola dimensione;
c) 15% per le imprese di media dimensione;
d) 5% per le imprese di grande dimensione.

per i programmi realizzati nelle restanti aree del territorio nazionale, il contributo diretto alla spesa è riconosciuto alle sole PMI, articolato come segue:
a) 15% per le imprese di micro e piccola dimensione;
b) 5% per le imprese di media dimensione.

Il tasso d’interesse da applicare al Finanziamento Agevolato è pari allo 0,50% annuo.
La durata del Finanziamento non può essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento.
Il Finanziamento agevolato deve essere associato a un Finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata erogato dalla Banca finanziatrice.
Il Finanziamento agevolato ed il Finanziamento bancario costituiscono insieme il Finanziamento, regolato in modo unitario ad un unico contratto

Il Finanziamento può essere assistito da idonee garanzie, ivi incluse le garanzie rilasciate da SACE S.p.A. Il contratto di finanziamento prevede che il rimborso avvenga secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Dalla data di erogazione del finanziamento alla data di pagamento immediatamente successiva decorre un periodo di preammortamento tecnico, aggiuntivo rispetto al periodo di preammortamento previsto dal contratto. Tale periodo sarà comunque considerato ai fini del rispetto della durata massima del finanziamento.

 

Banche finanziatrici

Ai fini dell’accesso al Finanziamento agevolato, le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e devono allegare alla domanda di incentivo la Delibera di finanziamento assunta per la copertura della percentuale di spese ammissibili.
La Banca finanziatrice è scelta dall’impresa che intende presentare domanda di incentivo nell’ambito delle banche aderenti alla Convenzione, pubblicato nei siti istituzionali del Ministero, dell’ABI e di CDP.
La Convenzione disciplina i rapporti originati dalla concessione del Finanziamento agevolato, nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto.

 

Cumulo con altre agevolazioni

Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”

Cosa finanzia

Il Fondo concede contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.00 euro e non superiore a 10.000.000, realizzati entro il 31 dicembre 2025.

a) Interventi di riqualificazione energetica delle strutture ivi compresa la
sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in
efficienza energetica dell’aria;
b) Interventi di riqualificazione antisismica;
c) Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
d) Interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
e) Interventi per la digitalizzazione;
f) Interventi di acquisto/rinnovo di arredi;
g) Interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Devono risultare:

a) Compatibili con le rispettive finalità statuarie;
b) Organici e funzionali all’attività esercitata;
c) Avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo;
d) Realizzati nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;
e) Con spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 500.000 e non superiori ad euro 10.000.000, fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal Regolamento GBER

 

Spese ammissibili

a) servizi di progettazione, nella misura massima del 2%;
b) suolo aziendale e le sue sistemazioni, nella misura massima del 5% dell’importo complessivo ammissibile del Programma d’investimento;
c) fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima 50% dell’importo complessivo ammissibile del Programma d’investimento;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
e) spese per la digitalizzazione esclusi i costi relativi all’intermediazione commerciale, nella misura massima del 5%.

 

Spese non ammissibili

Per le quali non sia adeguatamente provata l’idoneità a realizzare il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva con investimenti finalizzatati alla sostenibilità ambientale.
Per le spese riconosciute come non ammissibili verrà disposto dal Ministero del turismo l’eventuale recupero.

 

Procedura di concessione

Qualora l’esito dell’istruttoria sia positivo, il Ministero trasmette, per il tramite del Soggetto gestore, il medesimo parere a CDP, che, entro i 10 giorni lavorativi successivi, adotta la delibera di Finanziamento agevolato e la trasmette al Ministero e al Soggetto gestore.
Ricevuta la delibera di Finanziamento agevolato, il Ministero procede entro sessanta giorni all’adozione del provvedimento di concessione degli incentivi.
Il provvedimento di concessione degli incentivi contiene, tra l’altro:
a) l’ammontare delle spese ammissibili;
b) l’ammontare del Finanziamento;
c) il tasso da applicare al Finanziamento agevolato, pari allo 0,5% annuo;
d) la durata del Finanziamento e del relativo piano di preammortamento;
e) gli obblighi in capo al Soggetto beneficiario nonché le condizioni di revoca e l’eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza.
Entro i 90 giorni dal ricevimento dello stesso, la Banca finanziatrice procede alla stipula del contratto di finanziamento con il soggetto beneficiario, in nome e per conto proprio e di CDP.

 

Erogazione degli incentivi

Gli incentivi sono erogati sulla base delle richieste avanzate periodicamente al Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, dai Soggetti beneficiari, in non più di 2 soluzioni più l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del Programma di investimento.

Il Contratto di finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20 per cento. L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal contratto anche attraverso l’acquisizione di idonee garanzie, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca finanziatrice, secondo quanto previsto nella Convenzione.

La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione e può riguardare, indipendentemente dalla cadenza semestrale, anche il periodo temporale che va dall’avvio del Programma di investimento fino alla data del decreto di concessione stesso.

Ai fini dell’ultima erogazione a saldo, il Soggetto beneficiario trasmette, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del Programma di investimento, la relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. Il pagamento delle spese o dei costi sostenuti nell’ultimo stato di avanzamento può essere effettuato anche nei 3 mesi successivi alla data di ultimazione del Programma di investimento, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione.

L’ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo diretto alla spesa e Finanziamento agevolato) non può superare l’80 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 20 per cento degli incentivi, da sottrarre dall’ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, è erogato a saldo.

L’erogazione delle quote di Finanziamento è effettuata dalla Banca finanziatrice, che vi provvede entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dal Ministero.

L’erogazione delle quote di contributo diretto alla spesa è effettuata dal Ministero per il tramite del Soggetto gestore.
Le erogazioni sono disposte entro 30 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l’erogazione a saldo che è disposta entro 3 mesi dalla data di richiesta dal Soggetto beneficiario, da presentarsi entro 3 mesi dalla data di ultimazione del Programma di investimento, congiuntamente alla presentazione del rapporto tecnico finale.

Normativa

• Decreto-legge n.152 del 2021 sull’attuazione del PNRR
• Decreto Ministeriale Fondo Rotativo 22-12-2021

Per approfondimenti

dott.ssa Anna Giugliano anna.giugliano@hsladvisors.com