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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo D.M. 18 settembre 2024 n. 132

Soggetti obbligati

I nuovi obblighi relativi alla patente a crediti, che entreranno in vigore il 1° ottobre 2024, riguarderanno imprese e lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili. Questi cantieri includono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, risanamento, ristrutturazione, smantellamento e trasformazione di opere fisse o temporanee, realizzate in vari materiali (muratura, cemento armato, metallo, legno, ecc.). Sono inclusi anche lavori su strutture elettriche, opere stradali, ferroviarie, idrauliche e bonifiche.

Gli obblighi si estendono inoltre agli scavi, al montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per l’ingegneria civile. I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Le esclusioni

Le categorie di soggetti ed attività che sono esclusi dall’obbligo della patente a crediti:

  • imprese o lavoratori autonomi che eseguono “mere forniture” e “prestazioni di natura intellettuale”;
  • imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Modalità di presentazione domande e requisiti

La domanda va presenta attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro dal 01/10/2024, secondo le istruzioni tecniche che saranno prossimamente rilasciate con apposita nota tecnica.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare INL 4/2024, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.lgs. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Requisiti richiesti:

  1. Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, D.U.R.C.
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente, D.V.R.;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente D.U.R.F;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

I requisiti sub 1), 3) ed 5) sono comprovati con autocertificazione; i requisiti sub 2), 4) ed 6) sono comprovati mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; La patente è revocata per un periodo di 12 mesi nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti.
La patente è revocata per un periodo di 12 mesi nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti.

Sistema dei crediti e decurtazione

Ad ogni soggetto tenuto al possesso della patente potrà essere riconosciuto un numero massimo di 100 crediti così suddiviso:

  1. 30 crediti attribuiti a tutte le imprese al momento di rilascio della patente;
  2. 30 crediti attribuiti in base alla storicità dell’impresa;
  3. 40 crediti ulteriori attribuiti all’impresa che dimostra (tramite adeguata documentazione) di avere effettuato specifici investimenti o attività di formazione;

Per operare in cantieri temporanei o mobili, bisogna avere una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Al di sotto di tale soglia, non è consentito operare.
L’art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008, al quale si rimanda. Nel caso in cui vengano sottratti crediti per violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro, esiste la possibilità di recuperare fino a 15 crediti. Il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale, composta dai rappresentanti dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) e dell’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

Sospensione della patente

La sospensione viene applicata in due ipotesi differenti:

  1. infortunio da cui derivi la morte del lavoratore, imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ex art. 16 Dlgs 81/2008 o al dirigente ex Dlgs 81/2008 almeno a titolo di colpa grave; A tal fine, in linea generale, va ricordato che la “colpa grave” è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;
  2. infortunio da cui derivi inabilità permanente o irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui sopra almeno a titolo di colpa grave.

Sanzioni

Le imprese o i lavoratori autonomi privi di patente o con patente con crediti inferiori a 15, che continuino a esercitare la propria attività acquisendo lavori in cantieri edili temporanei e mobili, saranno soggetti a:

  1. una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, per tale violazione non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del citato decreto;
  2. esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici ex D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.

Riferimenti normativi e di prassi

  • Legge 56/2024, che converte il Decreto Legge 19/2024;
  • Articolo 27 del Decreto Legislativo 81/2008;
  • Articolo 89, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 81/2008, che definisce i cantieri temporanei o mobili;
  • D.M. 18 settembre 2024 n. 132 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);
  • Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23/09/2024.

Approfondimenti
dott.ssa Cira Di Chiara
cira.dichiara@hsladvisors.com

Clausola di esclusione di responsabilità
Il presente documento di sintesi ha finalità illustrativa ed esemplificativa. HSL Advisors s.r.l. non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della scheda di sintesi e ricorda che fa fede, per una visione integrale ed esaustiva, unicamente la normativa e la modulistica di riferimento della misura agevolativa, pubblicata secondo le modalità previste dal bando.