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Nuove modifiche ai requisiti apportate dal D.L. 167/2024 in vigore dal 14/11/2024

Quali sono le modifiche rispetto alla norma precedente?

Rispetto all’originaria disciplina prevista dal D.L. 113/2024, convertito in legge 143/2024, il D.L. 167/2024 entrato in vigore il 14/11/2024 ha eliminato la presenza del coniuge a carico tra i requisiti, e stabilito che l’indennità non può essere percepita dal lavoratore se il coniuge o il convivente sia beneficiario della medesima indennità.

Cosa spetta?

Una indennità per il solo anno 2024, di importo pari a 100 euro, rapportata alla durata del periodo di lavoro nell’anno e che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore

A chi spetta?

Ai soli lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti. Pertanto, sono esclusi i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (co.co.co., amministratori di società, ecc.).

Quali sono i requisiti aggiornati?

I lavoratori, per il periodo d’imposta 2024, dovranno possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • avere fiscalmente a proprio carico almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato (nota: l’art. 12, c. 2, del D.P.R. 917/1986 dispone che, affinché un familiare possa essere dichiarato fiscalmente a carico, debba avere un reddito complessivo nell’anno non superiore a € 2.840,51. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, tale limite è esteso a € 4.000);
  • l’imposta lorda (IRPEF) determinata sui redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore deve essere superiore alle detrazioni da lavoro dipendente;
  • l’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

Quando spetta

I datori di lavoro, dietro richiesta dei lavoratori interessati, i quali autocertificano il possesso dei requisiti indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli, erogano il bonus in busta paga unitamente alla tredicesima mensilità. I datori di lavoro verificano in sede di conguaglio fiscale la effettiva spettanza del bonus, e recuperano gli importi erogati mediante compensazione a credito con altri tributi da versare.

Il lavoratore, qualora il bonus non fosse stato erogato, oppure fosse stato erogato ancorché non spettante, potrà ottenerlo o restituirlo in sede di dichiarazione dei redditi.

Requisiti normativi e di prassi

  • 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. “Decreto omnibus”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dall’art. 2 del D.L. 167/2024.
  • 2 D.L. 167/2024 (GU Serie Generale n.267 del 14/11/2024).
  • 12, c. 2, del D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).
Approfondimenti
dott. Raffaele Noviello: raffaele.noviello@hsladvisors.com
Clausola di esclusione di responsabilità
Il presente documento di sintesi ha finalità illustrativa ed esemplificativa. HSL Advisors s.r.l. STP non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della scheda di sintesi e ricorda che fa fede, per una visione integrale ed esaustiva, unicamente la normativa di riferimento.