Portiamo alla Vs. conoscenza che, in attuazione dell’art. 1, comma 448, della L. 30.12.2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026), l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 16 febbraio 2026, ha approvato il modello di comunicazione necessario per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo relativo agli investimenti effettuati nella ZES unica per l’anno 2025.
Il credito aggiuntivo è riconosciuto alle imprese che hanno presentato la comunicazione integrativa relativa al credito ZES unica 2025 e che risultano destinatarie del credito nella misura rideterminata dall’Agenzia delle Entrate, pari al 60,3811% del credito richiesto.
Tale credito aggiuntivo, pari al 14,6189% del credito originariamente richiesto con la comunicazione integrativa, spetta a condizione che per i medesimi investimenti non sia stato fruito il credito d’imposta di cui all’art. 38 del DL 19/2024 (Transizione 5.0).
Il relativo modello di Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo di cui in oggetto deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente, oppure tramite intermediario abilitato, nel periodo compreso tra il 15 aprile 2026 e il 15 maggio 2026.
È ammessa la sostituzione o l’annullamento della comunicazione entro il medesimo termine di invio. Nel modello l’impresa deve:
• dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver beneficiato del credito alternativo di cui all’art. 38 del DL 19/2024 per i medesimi
- investimenti;
- indicare l’eventuale rideterminazione del credito qualora, successivamente alla comunicazione integrativa 2025, siano state riconosciute altre agevolazioni incidenti sull’ammontare spettante.
- Il credito d’imposta aggiuntivo:
è utilizzabile esclusivamente in compensazione,
ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241;
• può essere fruito solo tramite presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione;
• è utilizzabile a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026.
L’utilizzo è subordinato al rilascio di una seconda ricevuta con cui l’Agenzia comunica il riconoscimento del diritto alla compensazione.
Non si applica al credito aggiuntivo il limite annuale di cui all’art. 1, comma 53, della L. 244/2007.
Qualora il totale dei crediti ZES spettanti, considerando anche quelli relativi ad annualità precedenti, superi l’importo di 150.000 euro, l’utilizzo è subordinato alle verifiche previste dalla normativa antimafia.
Le imprese interessate sono, pertanto, tenute a:
- verificare la corretta trasmissione della comunicazione integrativa 2025;
- controllare la posizione rispetto ad eventuali crediti Transizione 5.0;
- monitorare con attenzione il periodo di presentazione (15 aprile – 15 maggio 2026);
- rispettare le modalità telematiche di utilizzo in compensazione entro il 31 dicembre 2026. L’eventuale utilizzo del credito oltre i limiti temporali o per importi superiori a quelli riconosciuti comporta lo scarto del modello F24.
Approfondimenti
Dott. De Vizia Enrico
enrico.devizia@hsladvisors.com
Dott.ssa Nunzia Napolitano
nunzia.napolitano@hsladvisors.com
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Il presente documento di sintesi ha finalità illustrativa ed esemplificativa. HSL Advisors s.r.l. STP non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della scheda di sintesi e ricorda che fa fede, per una visione integrale ed esaustiva, unicamente la normativa di riferimento.