Premessa
La Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), pubblicata sul S.O. n. 42/L alla G.U. 30.12.2025, n. 301, prevede all’art. 1, commi da 82 a 101 la nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento c.d. “rottamazione-quinquies” con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023.
Inoltre, con i commi da 102 a 110 è introdotta l’estensione della definizione agevolata ai tributi disciplinati / gestiti dalle Regioni / Enti locali.
Debiti oggetto di definizione agevolata
La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, riguarda le somme:
1. derivanti dall’omesso versamento di:
• imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 (imposte dirette) nonché agli artt. 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72 (IVA). Va evidenziato che nelle rottamazioni precedenti non era prevista la necessità che le somme risultanti dai carichi fossero connesse alle dichiarazioni annuali e alle attività di controllo automatizzato e formale delle stesse. La limitazione ora introdotta non consente di effettuare la definizione con riferimento, ad esempio, alle imposte di registro e di successione / donazione;
• contributi previdenziali INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
2. affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
3. maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore ex D.lgs. n. 14/2019.
Inoltre, possono essere estinti:
• pur se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, cioè si sono persi i benefici di precedenti accordi di saldo e stralcio (come le precedenti rottamazioni) a causa di mancati o insufficienti pagamenti, rendendo inefficace quella specifica definizione, i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2017 oggetto di:
• definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
• definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 30.9.2017 (“rottamazione-bis” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
• definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
• definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio” ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
• riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019);
• i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022 per i quali al 30.9.2025 si è determinata l’inefficacia della definizione, (si sono persi i benefici di precedenti accordi di saldo e stralcio (la “rottamazione-quater”) a causa di mancati o insufficienti pagamenti, rendendo inefficace quella specifica definizione oggetto di:
• definizione agevolata dei carichi dall’1.1.2000 al 30.6.2022 (“rottamazione-quater” ex art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022);
• riammissione alla “rottamazione-quater” (art. 3-bis, DL n. 202/2024) per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa dell’omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto.
Relativamente alle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada la “rottamazione- quinquies” è consentita limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.
I dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili sono messi a disposizione del debitore nell’area riservata del sito Internet dell’Agente della riscossione.
Somme escluse dalla definizione
La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per i debiti risultanti da singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022 per i quali al 30.9.2025 sono state versate tutte le rate scadute a tale data, oggetto di:
• definizione agevolata dei carichi dall’1.1.2000 al 30.6.2022 (“rottamazione-quater” ex art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022);
• riammissione alla “rottamazione-quater” (art. 3-bis, DL n. 202/2024) per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa dell’omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto.
Modalità di adesione
Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare:
entro il 30.4.2026;
utilizzando l’apposito modello.
Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi riguardanti i carichi oggetto di definizione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.
L’estinzione del giudizio, che comporta l’inefficacia delle sentenze di merito/provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato, richiede:
l’effettivo perfezionamento della definizione, che si realizza con il pagamento della prima rata/ unica soluzione delle somme dovute;
la produzione in giudizio della domanda di definizione nonché della documentazione attestante il pagamento della prima rata / unica soluzione.
Per beneficiare degli effetti della definizione la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.
Pagamento delle somme dovute
Entro il 30.6.2026 l’Agente della riscossione comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché la data della relativa scadenza. Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:
- in unica soluzione entro il 31.7.2026;
- in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo. Merita evidenziare che per la nuova definizione è previsto un importo minimo della singola rata pari a € 100.
| 1° rata | 31/07/2026 |
| 2° rata | 30/09/2026 |
| 3° rata | 30/11/2026 |
| dalla 4° alla 51° rata | 31/1, 31/3, 31/5, 31/7, 30/9 e 30/11 di ogni anno, a decorrere dal 2027 fino al 2034 |
| dalla 52° alla 54° rata | 31/1, 31/3 e 31/5 del 2035 |
È previsto che:
- dall’1.8.2026 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo (nelle precedenti “edizioni” della rottamazione gli interessi erano fissati al 2%; il ddl originario prevedeva la misura del 4%);
- non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.
Il pagamento può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:
- mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
- mediante i moduli precompilati resi disponibili dall’Agente della riscossione sul proprio sito Internet;
- presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.
Effetti della definizione
A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:
• sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate);
• l’Agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, avviare nuove azioni esecutive ovvero proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
• il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
• in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.
Mancato versamento delle somme dovute
La definizione agevolata in esame non produce effetto, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione / decadenza, in caso di mancato / insufficiente versamento:
• dell’unica rata, in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;
• di 2 rate, anche non consecutive;
• dell’ultima rata.
Va evidenziato che non è prevista la “tolleranza” di 5 giorni concessa per i versamenti delle rate relative alla “rottamazione-quater”.
Definizione Agevolata tributi di Regioni e Enti Locali
Alle Regioni / Enti locali è riconosciuta la possibilità di introdurre “autonomamente” alcune tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione / riduzione degli interessi e delle sanzioni qualora il contribuente adempia, entro uno specifico termine, agli obblighi tributari precedentemente omessi in tutto o in parte.
L’esercizio di tale facoltà è ammesso anche qualora siano già in corso procedure di accertamento ovvero controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo Ente.
In particolare, i predetti soggetti possono introdurre forme di definizione agevolata analoghe a quelle previste dalla legge statale, al fine di “assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario”.
La definizione agevolata può riguardare:
• i tributi disciplinati / gestiti dalle Regioni e dagli Enti locali (ad esempio, IMU, Tari), ad esclusione dell’IRAP, delle compartecipazioni e delle addizionali / tributi erariali;
• le entrate di natura patrimoniale.
Approfondimenti
Dott. De Vizia Enrico
enrico.devizia@hsladvisors.com
Dott.ssa Nunzia Napolitano
nunzia.napolitano@hsladvisors.com
Clausola di esclusione di responsabilità
Il presente documento di sintesi ha finalità illustrativa ed esemplificativa. HSL Advisors s.r.l. STP non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della scheda di sintesi e ricorda che fa fede, per una visione integrale ed esaustiva, unicamente la normativa di riferimento.