Pubblicata la circolare Agenzia delle entrate n. 19/e del 10/10/2024
Cosa spetta?
Una indennità per il solo anno 2024, di importo pari a 100 euro, rapportata alla durata del periodo di lavoro nell’anno e che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore.
A chi spetta?
Ai soli lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti. Pertanto, sono esclusi i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (co.co.co., amministratori di società, ecc.).
Quali sono i requisiti previsti?
I lavoratori, per il periodo d’imposta 2024, dovranno possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- avere fiscalmente a carico il coniuge e almeno un figlio, oppure, in caso di nuclei familiari con un solo genitore, avere almeno un figlio a carico.
- l’imposta lorda (IRPEF) determinata sui redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore deve essere superiore alle detrazioni da lavoro dipendente.
Quando spetta?
I datori di lavoro, dietro richiesta dei lavoratori interessati, i quali autocertificano il possesso dei requisiti indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, erogano il bonus in busta paga unitamente alla tredicesima mensilità. I datori di lavoro verificano in sede di conguaglio fiscale la effettiva spettanza del bonus, e recuperano gli importi erogati mediante compensazione a credito con altri tributi da versare.
Il lavoratore, qualora il bonus non fosse stato erogato, oppure fosse stato erogato ancorché non spettante, potrà ottenerlo o restituirlo in sede di dichiarazione dei redditi.
Riferimenti normativi e di prassi
- Articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. “Decreto omnibus”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;
- Circolare Agenzia delle Entrate 19/E del 10/10/2024.