Nuove modifiche ai requisiti apportate dal D.L. 167/2024 in vigore dal 14/11/2024
Quali sono le modifiche rispetto alla norma precedente?
Rispetto all’originaria disciplina prevista dal D.L. 113/2024, convertito in legge 143/2024, il D.L. 167/2024 entrato in vigore il 14/11/2024 ha eliminato la presenza del coniuge a carico tra i requisiti, e stabilito che l’indennità non può essere percepita dal lavoratore se il coniuge o il convivente sia beneficiario della medesima indennità.
Cosa spetta?
Una indennità per il solo anno 2024, di importo pari a 100 euro, rapportata alla durata del periodo di lavoro nell’anno e che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore
A chi spetta?
Ai soli lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti. Pertanto, sono esclusi i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (co.co.co., amministratori di società, ecc.).
Quali sono i requisiti aggiornati?
I lavoratori, per il periodo d’imposta 2024, dovranno possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- avere fiscalmente a proprio carico almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato (nota: l’art. 12, c. 2, del D.P.R. 917/1986 dispone che, affinché un familiare possa essere dichiarato fiscalmente a carico, debba avere un reddito complessivo nell’anno non superiore a € 2.840,51. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, tale limite è esteso a € 4.000);
- l’imposta lorda (IRPEF) determinata sui redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore deve essere superiore alle detrazioni da lavoro dipendente;
- l’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
Quando spetta
I datori di lavoro, dietro richiesta dei lavoratori interessati, i quali autocertificano il possesso dei requisiti indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli, erogano il bonus in busta paga unitamente alla tredicesima mensilità. I datori di lavoro verificano in sede di conguaglio fiscale la effettiva spettanza del bonus, e recuperano gli importi erogati mediante compensazione a credito con altri tributi da versare.
Il lavoratore, qualora il bonus non fosse stato erogato, oppure fosse stato erogato ancorché non spettante, potrà ottenerlo o restituirlo in sede di dichiarazione dei redditi.
Requisiti normativi e di prassi
- 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. “Decreto omnibus”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dall’art. 2 del D.L. 167/2024.
- 2 D.L. 167/2024 (GU Serie Generale n.267 del 14/11/2024).
- 12, c. 2, del D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).