Tribunale di Salerno – ordinanza del 09.02.2026 – estensore dott. Caputo
(Brevi Osservazioni)
N.19 Ottobre 2026
Locus | Magazine Digitale
HSL Advisors
Sovente le Banche e le società Concessionarie di crediti oggetto di cessioni in blocco, regolate dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario (TUB) e dalla legge n. 130/1999 sulla cartolarizzazione, agiscono in giudizio per il tramite di società mandatarie, legittimate con una procura speciale notarile che le autorizza a compiere, in nome e per conto della mandante, ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell’attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti di proprietà della mandante.
La procura speciale deve avere un oggetto determinato o determinabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1346 c.c., e deve fornire la certezza che il credito oggetto di giudizio sia effettivamente in gestione del mandatario per il principio di ordine pubblico volto a garantire la certezza dei rapporti giuridici.
Ai sensi dell’art. 1393 c.c. il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri, motivo per cui, laddove la procura risulti lacunosa o generica e non fornisca la certezza che il credito oggetto di giudizio sia effettivamente in gestione del mandatario, il terzo può contestare la validità e l’efficacia della procura speciale, eccependo la nullità della stessa per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1346 c.c., 1324 c.c. e 1418 c.c.
La nullità della procura speciale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1346 c.c., 1324 c.c. e 1418 c.c., comporta il difetto di legittimazione, sostanziale e processuale, del mandatario, motivo per cui quando una parte sollevi tempestivamente l’eccezione di nullità è onere della controparte interessata (mandatario) produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio della procura.
Laddove il mandatario non produca in giudizio, con la prima difesa utile, la suddetta documentazione, la procura speciale sarà dichiarata irrimediabilmente nulla e, per l’effetto, seguirà la declaratoria del difetto di legittimazione sostanziale e processuale del mandatario.
La nullità della procura speciale, comporta altresì la nullità derivata della procura alle liti conferita dal mandatario all’avvocato, con conseguente inammissibilità dell’azione giudiziaria promossa in nome e per conto della mandante.
Al riguardo si riportano i seguenti precedenti giurisprudenziali:
Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza n. 28803 del 07.11.2019
“È nulla, per indeterminatezza dell’oggetto, la procura con la quale una banca conferisce ad una società il potere di gestione anche stragiudiziale dei propri crediti, definiti semplicemente come “crediti anomali”, poiché tale espressione non consente di individuare i rapporti oggetto dell’impegno negoziale, senza che possa utilmente richiamarsi la definizione di “crediti anomali” formulata dalla Banca d’Italia nelle proprie circolari, atteso che si tratta di disposizioni rivolte unicamente agli istituti di credito, quale espressione del suo potere di vigilanza, senza alcun riflesso sul piano negoziale”.
Tribunale di Bergamo, sentenza n. 274 del 31.01.2022
“È nulla per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 c.c., 1324 c.c. e 1418 c.c. la procura posta in essere dal dominus in attuazione di contratto di mandato con rappresentanza nella quale non siano identificati i rapporti di credito cui essa si riferisce.
Una procura che si limiti ad attribuire un potere di rappresentanza giudiziale e stragiudiziale in relazione a non meglio precisati “crediti affidati in gestione alla Mandataria” risulta non rispettosa del principio di determinatezza /determinabilità dell’oggetto posto a pena di nullità dei contratti e dei negozi unilaterali ex artt. 1346 e 1324 c.c.Questo perché pur elencando in dettaglio il contenuto dei poteri conferiti alla mandataria, tuttavia non essendo esattamente specificati per quali crediti della mandante è possibile esercitare quei poteri, non è possibile individuare i rapporti giuridici oggetto dell’impegno negoziale di procura/mandato.”
Tribunale di Salerno – sentenza n. 2431 del 3.06.2025
Le procure generiche alle società di servicing o veicoli di cartolarizzazione — spesso basate su formule ampie come “crediti deteriorati” o “a sofferenza” — sono giuridicamente invalide se non corredate dall’elenco specifico dei rapporti gestiti.
L’oggetto del contratto (e del negozio unilaterale, come la procura) ai sensi dell’art. 1346 c.c. deve essere determinato o determinabile. La mancanza di tale requisito comporta nullità assoluta per violazione di un principio di ordine pubblico, volto a garantire la certezza dei rapporti giuridici.
La procura con cui una banca delega un soggetto terzo alla gestione di crediti “anomali” o “in sofferenza” deve contenere parametri oggettivi e verificabili che consentano di individuare l’esatto ambito dei poteri conferiti, da ciò consegue che nel caso di specie, stante la nullità a causa dell’indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto della procura speciale conferita da XXXXXXXXXXX alla XXXXXXXXXXXXXXX, la parte opposta è priva della legittimazione ad agire nel presente giudizio, con conseguente inammissibilità della relativa costituzione in giudizio e conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo n. XXXXXXX .
Sulla scorta di tali principi di diritto, la HSL Advisors S.r.l. STA, per il tramite del sottoscritto avvocato, ha difeso una società in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avverso un istituto di credito. In corso di giudizio è intervenuto, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., per il tramite di una società mandataria, il cessionario del credito ingiunto acquistato a seguito di una cessione in blocco. Non risultando dalla procura speciale, in modo certo ed inconfutabile, che il credito ingiunto con il decreto ingiuntivo fosse effettivamente in gestione della mandataria, è stata tempestivamente eccepita la nullità della suddetta procura ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1346 c.c., 1324 c.c. e 1418 c.c. per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto.
Il dott. Caputo della prima sezione civile del Tribunale di Salerno, con l’ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 9.02.2026, accogliendo l’eccezione sollevata, ha così statuito:
“dalla lettura della procura speciale del xxxxxxx a rogito del Notaio xxxxxx, Rep. n. xxxxxx, Racc. n. xxxxx e della procura speciale del xxxxxxxx autenticata dal Notaio xxxxxxxxx, Rep. n. xxxxx, Racc. n. xxxxx e registrata all’Agenzia delle Entrate di xxxxxxxxx il xxxxxxxxx al n. xxxxxxx serie xxxxxxxx (cfr. all.ti 1 e 2 della comparsa di intervento) non risulta determinato né determinabile il relativo oggetto, non essendo individuabili neppure “per relationem” quali crediti ricadrebbero nelle stesse (Cass. Civ., Sez. VI, n. 28803/2019), di talché anche la procura alle liti in via derivata deve ritenersi affetta da nullità”;
e per tali motivi ha disposto la prosecuzione del giudizio solo nei confronti del cedente, estromettendo l’interventore.