Riguardante le disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’iva
Portiamo a Vs. conoscenza che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 139/2024, emanato in attuazione dell’art. 10 della legge di delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, che prevede numerose disposizioni e criteri specifici direttivi relativi ai tributi indiretti diversi dall’IVA, con particolare riferimento all’imposta sulle successioni e donazioni, all’imposta di registro, all’imposta di bollo ed alle tasse automobilistiche.
Le relative disposizioni avranno effetto a partire dall’1.1.2025
Tra le disposizioni che riteniamo essere di maggiore interessegnaliamo in tale sede che è stato chiarito che l’imposta sulle successioni e donazioni, oltre ad applicarsi ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte e per donazione, si applica anche ai trasferimenti di beni e diritti che avvengono a titolo gratuito.
Il regime di esenzione dall’imposta di successione e donazioni previsto per i trasferimenti di aziende o partecipazioni sociali viene esteso anche ai trasferimenti che rafforzano la precedente posizione di controllo facente capo all’avente causa.
Si ricorda che i trasferimenti di aziende, rami di azienda o partecipazioni sociali sono esenti dall’imposta di successione e donazione se effettuati a favore del coniuge e dei discendenti del disponente, alle seguenti condizioni:
- in caso di aziende o rami di esse, prosecuzione dell’esercizio dell’attività di impresa, da parte degli aventi causa, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;
- in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art. 73 co. 1 lett. a) del TUIR, detenzione del controllo, da parte degli aventi causa, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;
- in caso di altre quote sociali, detenzione della titolarità del diritto, da parte degli aventi causa, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.
Gli aventi causa devono rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto.
- dell’imposta in misura ordinaria;
- della sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/97 sui ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione.;
- degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata
Viene, infine, precisato che l’esenzione si applica, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti, anche ai trasferimenti di azioni o di quote sociali di società residenti in Stati appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo e in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
Viene esclusa l’imposta sulle donazioni per le cosiddette liberalità d’uso;
È prevista l’applicazione di un’aliquota più elevata quando il disponente o il trustee versano il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione, senza tener conto delle franchigie, qualora non sia possibile determinare la categoria di beneficiari.
Si introduce la possibilità di ottenere, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni.
Viene stabilito il principio di autoliquidazione dell’imposta di registro da parte dei soggetti obbligati con successivo controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
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