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Portiamo a Vs. conoscenza che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 27/12/2024 n. 202, c.d. Decreto Milleproroghe, il quale ha previsto numerose proroghe e differimenti di termini.

Il D.L. 202/2024, entrato in vigore il 28/12/2024, giorno successivo alla sua pubblicazione, è in corso di conversione di legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Di seguito vengono evidenziate le principali novità contenute nel D.L. 202/2024 che riteniamo possano essere di Vs. interesse.

Prestazioni sanitarie – divieto di fatturazione elettronica in ambito di B2C – estensione al primo trimestre 2025

L’art. 3 co. 6 del D.L 202/2024 ha disposto la proroga al 31/03/2025 del divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali previsto dall’art. 10-bis del D.L. 119/2018. Pertanto, ancora per il primo trimestre del 2025 permane il divieto di emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (Sdl), in capo:

  • ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del D.L. 119/2018);
  • ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (l’art. 9-bis co. 2 del D.L. 135/2018 fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 10-bis del D.L. 119/2018, che sono state direttamente oggetto di proroga).

Il divieto opera esclusivamente nell’ambito delle prestazioni B2C e non nei rapporti B2B. Tuttavia, anche in questo caso, qualora le prestazioni sanitarie siano rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non vanno inseriti in fattura (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24/7/2019 n. 307 e FAQ Agenzia delle Entrate 19/7/2019 n. 73).

Credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico/alberghiere – proroga per l’effettuazione degli interventi al 31.10.2025

L’art. 14 co. 1 del D.L. 202/2024 prevede la proroga dal 31/12/2024 al 31/10/2025 del termine ultimo per effettuare gli investimenti agevolabili ai fini della concessione dei contributi a fondo perduto e del credito d’imposta per le imprese turistico/alberghiere, disciplinato dall’art. 1 del D.L. 6/11/ 2021 n. 152.

Differimento del termine per adempiere all’obbligo di assicurazione per rischi catastrofali

L’art. 13 del D.L. 202/2024 proroga dal 31/12/2024 al 31/3/2025 il termine entro cui adempiere all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali da parte delle imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c. La proroga interviene sull’art. 1 co. 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, a copertura dei danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

La stipula dell’assicurazione è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La proroga è dovuta alla mancata emanazione del decreto attuativo, che definirà le modalità di:

  • individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo;
  • determinazione e adeguamento periodico dei premi, tenuto conto anche del principio di mutualità;
  • coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa, anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese;
  • aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia.
Clausola di esclusione di responsabilità
Il presente documento di sintesi ha finalità illustrativa ed esemplificativa. HSL Advisors s.r.l. STP non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della scheda di sintesi e ricorda che fa fede, per una visione integrale ed esaustiva, unicamente la normativa di riferimento