ANPAL
FONDO NUOVE COMPETENZE – FNC
SCADENZA: 28/02/2023
AREA GEOGRAFICA: ITALIA
SETTORE ATTIVITÀ: TUTTI
BENEFICIARI: TUTTE LE IMPRESE
DOTAZIONE FINANZIARIA: 1.000.000.000 €
Finalità
È quella di agevolare l’innalzamento del livello del capitale umano, concedendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove competenze per poter interfacciarsi e adeguarsi ai continui cambiamenti delle condizioni del mercato del lavoro.
Sono così sostenute le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali, qualora emerga un bisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico ovvero conseguente al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.
Beneficiari
Possono accedere alla misura tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n.175 del 2016, che entro il 31 dicembre 2022 abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori.
Tali datori di lavoro devono:
• essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale.
Non devono:
• essere in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
• avere contenzioni giudiziali o stragiudiziali con ANPAL per quanto concerne i contributi pubblici.
Si intendono per società a partecipazione pubblica, le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico.
Cosa finanzia
Il Fondo Nuove Competenze opera a copertura degli oneri connessi al finanziamento delle intese di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritte entro il 31 dicembre 2022, così come previsto dal decreto interministeriale del
22 settembre 2022.
Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori nel seguente modo:
a) la retribuzione oraria al netto degli oneri a carico del lavoratore è finanziata per un ammontare pari al 60% del totale;
b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati al 100%;
c) la quota di retribuzione oraria di cui alla lettera a) è rimborsata per intero in caso di accordi che prevedono, oltre alla rimodulazione oraria inerente ai percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro.
Accordi collettivi
Affinché si verifichi l’ammissibilità al contributo, le istanze devono essere inerenti ad accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda, in assenza, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.
Si vuole precisare che gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti, per tutti i lavoratori con efficacia, da rappresentanze aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali, che singolarmente o congiuntamente ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione.
L’accordo collettivo di rimodulazione deve essere sottoscritto in data successiva alla pubblicazione del decreto interministeriale 22 settembre 2022, avvenuta il 3 novembre 2022 e non oltre il 31 dicembre 2022, e deve includere:
• il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
• il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo, considerato che il limite minimo delle ore per ogni lavoratore è di 40 mentre il limite massimo è di 200;
• il periodo entro il quale realizzare le attività formative e la relativa rendicontazione, dovrà concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza;
• i processi in funzione dei quali è necessario l’aggiornamento di professionalità dei lavoratori in seguito alla transizione digitale ed ecologica:
− innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
− innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili;
− innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
− innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
− innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
− promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale;
• solo nei casi di seguito specificati, il fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di un accordo di sviluppo per progetti di investimento strategico;
• il progetto formativo, che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze.
Il progetto formativo
Il progetto formativo è finalizzato all’accrescimento delle competenze dei lavoratori nell’ambito:
• della transizione digitale per l’accrescimento delle competenze digitali di base e specialistiche;
• della transizione ecologica per l’accrescimento delle competenze/abilità identificate dalla Commissione Europea nell’ambito della classificazione European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO).
I contenuti formativi se non fanno riferimento alla transizione digitale ed ecologica, devono essere referenziati ai descrittivi delle attività di lavoro classificate in Atlante del Lavoro e delle qualificazioni. Inoltre, il progetto formativo deve dare evidenzia:
• delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
• delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento.
Non sono ammesse modifiche ai progetti presentati.
Soggetti erogatori dei percorsi formativi
Sono soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale, altri soggetti anche privati che svolgono attività di formazione ivi comprese le Università, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’istruzione per gli Adulti – CPIA, gli Istituti tecnici superiori (ITS), i Centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Il datore di lavoro che presenta istanza di ammissione a contributo non potrà essere soggetto erogatore della formazione.
L’attività di formazione è finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali che hanno manifestato interesse all’ANPAL.
Il datore di lavoro dovrà indicare nell’istanza di ammissione al contributo, il Fondo Paritetico Interprofessionale al quale aderisce. Nel caso in cui il datore di lavoro non aderisca a Fondi Paritetici Interprofessionali, la formazione dovrà essere erogata da uno o più tra i soggetti sopra richiamati con il concorso di un ente titolato nazionale o regionale ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013 anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali.
Erogazione
Il datore ammesso a contributo può richiedere un’anticipazione massima del 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa della durata di 24 mesi e di importo pari all’anticipo. La fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di effettiva ammissione a contributo, inserendola sulla piattaforma informatica MyANPAL.
Il datore può effettuare una richiesta a saldo entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza. Oltre tale termine, il contributo sarà ritenuto inammissibile. Dovranno essere obbligatoriamente inserite in piattaforma, per ciascun lavoratore che ha concluso il percorso formativo, informazioni relative:
• al numero delle ore formative effettivamente realizzate;
• al costo del lavoro;
• agli esiti dei percorsi formativi.
ANPAL, ricevuta la documentazione di richiesta a saldo, procederà ai controlli necessari e ai calcoli per la determinazione del contributo.
Termini
Il datore di lavoro può presentare una singola istanza con un unico progetto formativo.
L’istanza viene presentata dal legale rappresentante tramite la piattaforma informatica MyANPAL con accesso SPID, CIE o CNS, dal giorno 13 dicembre 2022 dalle ore 11:00. Sarà possibile presentare l’istanza fino al 28 febbraio
2023. Se, eventualmente, prima della suddetta data si verifichi un esaurimento delle risorse disponibili, risultante dalle istruttorie effettuate secondo il criterio cronologico di presentazione, si provvederà ad inserire e ad ammettere le istanze pervenute in carenza di disponibilità finanziarie, in un’apposita lista a iter di valutazione solo nel caso in cui, in tempi coerenti con la rendicontazione delle attività, si rendessero disponibili risorse aggiuntive.
Per approfondimenti
dott.ssa Anna Giugliano anna.giugliano@hsladvisors.com
dott. Gianluigi Musanti gianluigi.musanti@hsladvisors.com
Clausola di esclusione di responsabilità
Il presente documento di sintesi ha finalità illustrativa ed esemplificativa.
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