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N.14 Gennaio 2026
Locus | Magazine Digitale
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Tribunale di Napoli II Sez. Civ. – Sentenza n. 8279/2025 (Brevi Osservazioni)

Sovente le società finanziarie, per concedere un finanziamento alle persone fisiche, chiedono la sottoscrizione del contratto anche da parte di soggetto terzo, qualificandolo come coobbligato, al fine di poter agire, in caso di inadempienza, sia nei suoi confronti sia nei confronti del debitore principale.

Ritenendo la figura del coobbligato diversa da quella del fideiussore, le società finanziarie, nell’agire giudiziariamente, non tengono conto delle norme del codice civile poste a tutela del fideiussore, ed in particolar modo dell’art. 1957 c.c., secondo cui: “ il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.

Con sentenza n. 8279/2025, pubblicata il 23 settembre 2025 (che ha visto lo scrivente parte in causa in qualità di difensore del coobbligato) il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore principale e del coobbligato e ha revocato il provvedimento monitorio nei confronti del coobbligato, statuendo che l’opponente “coobbligato”, con la sottoscrizione del contratto di finanziamento, non assume l’obbligazione di corrispondere le rate di restituzione del credito al consumo (oggetto di causa) quale debito proprio, ma come debito altrui, facendosi carico solo ed eventualmente di un’obbligazione di garanzia, riconducibile alla fideiussione, e poiché il creditore ha agito contro il debitore principale oltre il termine previsto dall’art. 1957 c.c. è decaduto dal diritto di escutere la garanzia prestata dal “coobbligato”.

Ed invero, come è stato precisato dal Giudice della II sez. civ. del Tribunale di Napoli, con la sentenza oggetto d’esame:

“il nostro ordinamento non conosce la figura del “coobbligato” quale figura autonoma, il termine “coobbligato” descrive o la solidarietà dell’obbligazione tra soggetti tutti debitori ovvero un vincolo di accessorietà quale quello derivante dalla fideiussione. Il coobbligato è tale o perché parte del rapporto obbligatorio principale, ovvero perché, in forza di un’obbligazione accessoria di garanzia, risponde dell’adempimento dell’obbligazione altrui, quest’ultima ipotesi integra una fideiussione”

Nel caso di specie, durante lo svolgimento del processo è emerso che la richiesta di finanziamento proveniva unicamente dal debitore principale, unico beneficiario, e sul cui (solo) conto corrente, dove era stata accreditata la somma finanziata, avevano operato gli addebiti delle rate, mentre l’opponente coobbligato non era mai stato parte attiva del rapporto di finanziamento, e come tale pertanto “non è debitore” e risponderà dell’obbligazione solo in qualità di fideiussore.

In quanto fideiussore, il soggetto terzo rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, come stabilito dal richiamato art. 1957 c.c.

Avendo l’opponente “coobbligato” eccepito tempestivamente la decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia prestata, non avendo agito giudiziariamente nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi dalla revoca del finanziamento per decadenza dal beneficio del termine, il Tribunale di Napoli ha accolto l’eccezione di decadenza, ritenendola fondata, e, per l’effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti dell’opponente “coobbligato”, in quanto:

“Dalla disamina degli atti è emerso che la prima iniziativa giudiziale effettuata dalla creditrice, ovvero il ricorso per ingiunzione, sia stato depositato ben oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 1957 c.c., per cui ne deriva che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato nei confronti del coobbligato per intervenuta decadenza dal diritto di garanzia ex art. 1957 c.c (…)”,

Nel medesimo senso, si sono espressi in precedenza:

  • il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 1647 del 23 maggio 2019, con la quale è stato affermato che: “La sottoscrizione, in qualità di coobbligato, di un contratto avente ad oggetto il finanziamento richiesto da un altro soggetto (obbligato principale e beneficiario) non produce alcun effetto. Il “coobbligato”, come tale, non è in alcun modo vincolato verso il creditore, perché il contratto di finanziamento è nullo per difetto di causa nella parte che lo riguarda (…); nel nostro ordinamento non è rinvenibile la figura del “coobbligato” la quale, per giurisprudenza costante, è invece riconducibile a quella del fideiussore espressamente prevista dal codice civile agli artt. 1936 e ss. (…)”.
  • il Tribunale di Padova con la sentenza n. 2287/2023 di cui, per maggiore chiarezza al lettore, si riportano, qui di seguito, alcuni passaggi: “(…) va chiarito se l’opponente abbia assunto l’obbligazione di corrispondere le rate di restituzione del credito al consumo oggetto di causa, quale debito proprio o quale garante di un debito altrui. Si ritiene che essa abbia assunto tale obbligo in qualità di garante. In tal senso, depone innanzitutto l’analisi del contratto oggetto di causa. Il contratto di credito al consumo (doc. 3 monitorio) riporta l’indicazione che segue:

da essa, può trarsi in primo luogo che solo il sig. ***** è stato qualificato come “richiedente” e che è invece la sig.ra ***** stata identificata solo come coobbligato. Tale iniziale dato evidenzia come l’uno abbia richiesto il finanziamento e l’altro si sia co-obbligata. Tale dato va poi coordinato con gli ulteriori elementi che emergono dal contratto, ove il solo è indicato come “Cliente” e, a tale titolo, egli solo sottoscrive il documento.

Fatte tali premesse, il titolo contrattuale distingue tra la figura del “cliente” da quella del “coobbligato”, prevedendo solo a carico della prima specifiche obbligazioni che invece non sono poste a carico della seconda.

Dirimente è l’indicazione riportata all’art. 2 delle condizioni generali di contratto:

Ivi è previsto che il “Cliente” si obbliga a rimborsare l’intero importo convenuto e che dunque egli assume, in via diretta e per sé medesimo, l’obbligo di restituzione della somma mutuata. Di converso, non vi è analoga pattuizione rispetto al “coobbligato”, che non è citato nelle disposizioni contrattuali che costituiscono il nucleo del contratto di mutuo. Solo il “Cliente” può poi domandare di estinguere anticipatamente il mutuo (art. 5 condizioni generali), solo questi presta l’assenso all’addebito diretto delle rate di rimborso sul proprio conto corrente e solo questi stipula l’assicurazione sulla vita e sugli infortuni a copertura del rischio di mancata restituzione delle rate per evento infausto. Lo stesso contratto tratta poi distintamente le due figure del “Cliente” e del “coobbligato” quanto all’informativa sulla privacy, ove è riportato che:

con chiara assimilazione della figura dei coobbligati a quella dei garanti, mediante l’utilizzo della congiunzione “o” in funzione esplicativa, nel significato di “ovvero”, al fine di chiarire la piena sovrapponibilità dei termini “garante”, e “coobbligato”. Tutte tali circostanze evidenziano come lo stesso titolo contrattuale disciplini diversamente le figure del “Cliente” e del “Coobbligato”, ponendo solo a carico del primo l’obbligazione, assunta per sé medesimo ed in via diretta, di restituzione delle rate del finanziamento e ponendo il secondo sullo sfondo del regolamento contrattuale, con esplicita assimilazione al “garante”.

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