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N.8 Aprile 2026
Locus | Magazine Digitale
HSL Advisors

La liquidazione del danno non patrimoniale spettante iure hereditatis in caso di morte che segua a distanza di tempo l’evento lesivo rimane uno dei banchi di prova più complessi per l’interprete. La sentenza n. 2037/2025 del Tribunale di Nola (Sez. Lavoro) offre lo spunto per una disamina rigorosa della morfologia del cosiddetto “danno terminale”, confermando l’ormai consolidato orientamento che distingue, all’interno di questa macro-categoria, profili biologici e profili morali soggettivi.

La distinzione ontologica tra danno biologico e danno morale “catastrofale”

Il Tribunale di Nola muove i propri passi dai recenti arresti della Suprema Corte (Cass. n. 26727/2018; n. 21060/2016), ribadendo la duplice natura del pregiudizio trasmissibile:

  • Il danno biologico terminale inteso come danno da invalidità temporanea assoluta.

La sua configurabilità è ancorata a un dato oggettivo, ovvero la sopravvivenza della vittima per un “apprezzabile lasso di tempo” tra la lesione e l’exitus. In tale intervallo, la salute del soggetto subisce una compromissione massima, che entra nel patrimonio della vittima come diritto al risarcimento e si trasmette agli eredi.

  • Il danno morale terminale (o catastrofale):

qui il baricentro si sposta dal dato temporale a quello psicologico. Esso consiste nella sofferenza legata alla “lucida agonia”, ovvero alla consapevole attesa della fine imminente. Il presupposto costitutivo è la prova dello stato di coscienza della vittima poiché, se manca la lucidità, non vi è danno morale catastrofale, pur potendo sussistere quello biologico.

Il governo del quantum: l’applicazione delle Tabelle di Milano

Uno degli aspetti di maggior pregio della sentenza in commento risiede nella gestione della tecnica liquidatoria. Il Giudice nolano adotta le Tabelle milanesi, le quali propongono una soluzione di equilibrio per evitare il rischio di sovrapposizioni o duplicazioni risarcitorie (spesso censurate dalla Cassazione).

Le Tabelle prevedono una voce di danno terminale concepita come onnicomprensiva, atta a ristorare sia la lesione del bene salute (biologico) sia la sofferenza morale. La pronuncia chiarisce che tale ristoro specifico è applicabile per un periodo convenzionalmente limitato (di norma fino a 100 giorni). Nel caso di specie, a fronte di una malattia professionale protrattasi per oltre un anno, il Tribunale ha correttamente segmentato la liquidazione:

  1. I primi 100 giorni: liquidati secondo i parametri del “danno terminale” onnicomprensivo (con valori economici più elevati per ristorare l’intensità del patimento del fine vita).
  2. Il periodo residuo: liquidato secondo i criteri ordinari dell’invalidità temporanea assoluta.

Tale metodologia garantisce il rispetto dell’art. 1226 c.c., coniugando l’equità del caso concreto con l’uniformità di trattamento sul territorio nazionale.

Profili di responsabilità datoriale e nesso di causalità

La sentenza merita menzione anche per l’analisi del nesso eziologico in materia di malattie c.d. “asbesto correlate” (causate dall’inalazione o ingestione di fibre di amianto, caratterizzate da lunghi periodi di latenza ). Inquadrata la fattispecie nell’alveo dell’art. 2087 c.c., il Tribunale ribadisce che la responsabilità del datore di lavoro non è oggettiva, ma “per colpa”, sebbene quest’ultima venga presunta una volta provato l’inadempimento agli obblighi di sicurezza. Il passaggio motivazionale sulla “probabilità logica” e sulla “causalità individuale” si pone in perfetta linea con i principi di ThyssenKrupp e Franzese, confermando un rigore istruttorio che non scade in automatismi risarcitori.

L’autonomia del danno terminale rispetto alle prestazioni INAIL

Da ultimo, è fondamentale il richiamo del Tribunale alla non decurtabilità del danno terminale dalle somme erogate dall’INAIL. Il danno terminale, specie nella sua componente morale/catastrofale, ha natura complementare. Poiché l’indennizzo INAIL copre esclusivamente il danno biologico e le conseguenze patrimoniali della ridotta capacità lavorativa, esso non può “assorbire” un pregiudizio che attiene alla dignità della persona e alla sofferenza psichica terminale. Pertanto, l’eventuale azione di regresso o la detrazione del computum non possono intaccare questa specifica voce risarcitoria, che deve pervenire integra agli eredi.

Conclusioni

La pronuncia del Tribunale di Nola si segnala come una “guida sicura” per il professionista. Essa ci ricorda che, nelle azioni iure hereditatis, non è sufficiente allegare il decesso, ma occorre una rigorosa prova (anche presuntiva, ma precisa) del tempo di sopravvivenza e, soprattutto, dello stato di vigilanza e lucidità della vittima. Solo attraverso questa accuratezza istruttoria il “danno catastrofale” può uscire dalle nebbie dell’indeterminatezza per tradursi in un ristoro effettivo e proporzionato alla tragicità dell’evento.

Direzione editoriale:
Maurizio Bifulco

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