Consenso implicito e prova presuntiva.
Nota a Trib. Nola, Sez. Lavoro, 20 maggio 2026, n. 1226
N.16 Settembre 2026
Locus | Magazine Digitale
HSL Advisors
Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lavoro straordinario sorge ogniqualvolta la prestazione non sia stata resa all’insaputa o contro la volontà del datore di lavoro, essendo sufficiente un’autorizzazione anche implicita, desumibile da comportamenti concludenti. La prova documentale delle prestazioni risultante dai cartellini marcatempo provenienti dall’amministrazione datoriale, unitamente alla deduzione di carenze di organico, integra presunzioni idonee a dimostrare il consenso implicito, con inversione dell’onere probatorio: grava sull’amministrazione provare di aver espressamente vietato lo straordinario.
(Trib. Nola, 20.5.2026, n. 1226, Giud. Fucci)
La vicenda
Un dipendente dell’Unità Operativa Prevenzione Collettiva dell’ASL Napoli 3 Sud agiva in giudizio per ottenere il compenso per 293 ore di lavoro straordinario prestate tra settembre 2020 e gennaio 2021, durante l’emergenza pandemica COVID-19, oltre a differenze retributive e contributive. Il ricorrente documentava le ore eccedenti mediante gli estratti del cartellino marcatempo aziendale.
L’ASL resisteva eccependo la genericità del ricorso e, nel merito, l’assenza di un’autorizzazione scritta e preventiva allo svolgimento dello straordinario.
Autorizzazione implicita.
È il cuore della decisione. L’art. 47, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021 richiede in via generale l’autorizzazione espressa del dirigente, ma introduce un’eccezione «per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l’autorizzazione preventiva ed esplicita». Il Tribunale innesta su questo dato pattizio l’approdo più recente della Cassazione: con sentenza n. 21015/2025 la Suprema Corte ha statuito che nel pubblico impiego privatizzato l’autorizzazione può essere anche implicita – le prestazioni non devono essere svolte insciente vel prohibente domino – e che elementi quali la prova documentale delle timbrature e la carenza di personale integrano presunzioni sufficienti a invertire l’onere della prova, ponendo a carico dell’amministrazione la dimostrazione del dissenso. Principio già anticipato da Cass. n. 27878/2023 e Cass. n. 18063/2023, che hanno chiarito come eventuali vizi autorizzatori o il superamento dei vincoli di spesa possano rilevare solo sul piano della responsabilità amministrativo-contabile del dirigente, non sul diritto del lavoratore alla retribuzione ex art. 2126 c.c.
Applicando tali principi, il Tribunale ha ritenuto che la sistematica registrazione delle prestazioni nei cartellini aziendali – documento proveniente dall’amministrazione e non disconosciuto – costituisse prova non solo della conoscenza, ma anche del consenso implicito dell’ASL. L’ente non aveva fornito alcuna prova del dissenso.
Prescrizione contributiva e danno
Il Tribunale ha rilevato d’ufficio la prescrizione quinquennale dei contributi per il periodo anteriore al 30 settembre 2020 – data di costituzione dell’INPS, unico atto interruttivo provato – condannando l’ASL al versamento per il solo periodo 1° ottobre 2020 – 31 gennaio 2021.
Rilievi pratici
La sentenza offre indicazioni operative nette.
Per il difensore del lavoratore: produrre i cartellini marcatempo o la documentazione attestante le ore eccedenti; dedurre circostanze – carenza di organico, ordini di servizio, direttive – da cui inferire in via presuntiva il consenso datoriale; invocare l’art. 2126 c.c. in combinato disposto con l’art. 2108 c.c. e, ove ne ricorrano i presupposti, la clausola d’urgenza della contrattazione collettiva. Per l’amministrazione: l’eccezione di assenza di autorizzazione formale non basta; occorre provare il dissenso esplicito o la mancata conoscenza delle prestazioni – onere gravoso quando le timbrature sono state sistematicamente registrate per periodi prolungati, come avvenuto nel caso in esame.