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Portiamo a Vs. conoscenza che sul S.O. n. 43 alla G.U. 31/12/2024, n. 305 è stata pubblicata la L. 30/12/2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) in vigore dall’01/01/2025.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2025 di rilievo per le imprese che riteniamo possano essere di Vs. interesse.

Novità in materia di  II.DD.

Stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate) (Art. 1 co. 30 L 2207/2024)

Viene stabilizzato il regime di rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) di cui all’art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001, prevedendo l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica che sale dal 16% al 18%.

L’imposta sostitutiva del 18% deve essere versata:

  • per l’intero ammontare, entro il 30 novembre dell’anno di riferimento della rivalutazione;
  • oppure, in caso di rateizzazione, in tre quote annuali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 novembre dell’anno di riferimento.

Per il perfezionamento dell’operazione entro il 30 novembre successivo occorrerà che:

  • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere, ecc.) rediga e certifichi la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima.

Pertanto, le persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, possono rivalutare il costo o il prezzo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa a condizione che tali voci siano cedute a titolo oneroso.
La rivalutazione sarà consentita mediante l’affrancamento, in tutto o in parte, delle plusvalenze realizzate riguardanti le partecipazioni e i terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno, il costo o il prezzo di acquisto può essere sostituito dal valore normale determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi registrati nel mese di dicembre dell’anno precedente.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice (Art. 1 co. 31- 36 L. 207/2024)

Viene reintrodotto il regime fiscale agevolato volto a consentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri da eseguirsi entro il 30 settembre 2025. Inoltre, viene disposto che le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, possono trasformarsi in società semplice, usufruendo del regime fiscale agevolativo previsto per le assegnazioni e cessioni.

I benefici fiscali si sostanziano:

  • nell’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione, con la possibilità di assumere il valore catastale degli immobili per la determinazione della base imponibile;
  • nell’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

  • per il 60% entro il 30/09/2025;
  • per il rimanente 40% entro il 30/11/2025.

Modifiche alla deducibilità dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno determinato l’iscrizione di DTA (Art. 1 co. 16 L 207/2024)

Viene modificato nuovamente il regime di deducibilità delle quote di ammortamento pregresse (cioè non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2017) relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (deferred tax assets, DTA) cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d’imposta.

In particolare, viene differita la deduzione delle quote previste per i periodi d’imposta in corso al 31/12/2025 e al 31/12/2026.

Per effetto delle modifiche, la deducibilità (ai fini IRES e IRAP) è prevista nelle seguenti misure:

  • 0% per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2025;
  • 3,25% per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2026;
  • 20,58% per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2027;
  • 13,58% per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2028;
  • 13,59% per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2029.

Le quote di ammortamento registrate prima del 1° gennaio 2019 non sono interessate se inferiori all’ammortamento rideterminato in conformità alle disposizioni riviste. In questo caso, la differenza tra l’ammortamento precedente e quello rideterminato è deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2029.

Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi per le imprese (Art. 1 co. 81,82 e 83)

Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Inoltre, tali spese saranno considerate deducibili solo se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti e se rientrano nei seguenti limiti quantitativi:

  • 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro,
  • 0,6% per la parte dei ricavi eccedente i 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro
  • 0,4% per i ricavi eccedenti i 15 milioni di euro.

La disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024.

Novità in materia di agevolazioni

Ires premiale (Art. 1 co. 436-444 L. 207/2024)

Solo per il 2025, viene introdotta la c.d. “IRES premiale” che prevede la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni:

  • Accantonamento di utili a riserva – destinazione ad una apposita riserva di una quota almeno pari all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31/12/2024;
  • Investimenti in beni 4.0 e 5.0 – investimento non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31/12/2024, di una quota di tali utili accantonati nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0 (in ogni caso l’investimento deve essere di un ammontare non inferiore a 20.000 euro);
  • Incremento occupazionale – è necessario che nel periodo d’imposta 2025 il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2024-2022) e siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale almeno pari all’1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2024 e, comunque, non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato; è altresì necessario che l’impresa non abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG) nell’esercizio in corso al 31/12/2024 e in quello successivo.

Maggiorazione del costo deducibile del personale dipendente in presenza di nuove assunzioni (Art. 1 Co. 399 e 400 L. 207/2024)

È stata confermata la proroga per ulteriori tre anni, rendendola applicabile per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, della maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, risultante al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente, prevista a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato. Per le categorie di lavoratori svantaggiati (ad esempio, disabili, ex detenuti, donne in difficoltà, giovani), l’incremento sale al 30%.

L’incremento occupazionale si considera realizzato se, al termine del periodo agevolato (anno fiscale 2024), il numero dei lavoratori a tempo indeterminato è superiore rispetto all’anno precedente.

Inoltre, è richiesto che il numero complessivo dei dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) non sia inferiore rispetto all’anno di riferimento. Il costo ammissibile per la deduzione è il minore tra il costo effettivo dei nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale rispetto all’anno precedente.

L’agevolazione spetta a:

  • Imprese (società di capitali, società di persone, imprese individuali);
  • Esercenti arti e professioni, anche in forma associata;
  • Enti non commerciali, limitatamente alle assunzioni di personale impiegato in attività commerciali.

Sono escluse dal beneficio le imprese in liquidazione o in situazioni di crisi, nonché le attività che determinano il reddito in forma forfetaria.

Le aziende devono documentare con precisione l’effettivo incremento occupazionale mediante:

  • Registri delle assunzioni e cessazioni;
  • Dichiarazioni fiscali conformi ai criteri della circolare;

Rispetto delle condizioni per l’applicazione della deduzione

Organi di controllo e contributi pubblici significativi (Art. 1 Co. 857 e 858 L. 207/2024)

Tutte le società e gli enti che riceveranno un contributo di entità significativa da parte dello Stato, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, avranno l’obbligo di nominare un organo di controllo, pur se non sono tenute per Legge alla relativa nomina. Detto organo sarà tenuto ad effettuare apposite attività di verifica in merito al corretto utilizzo delle erogazioni ricevute in relazione alle finalità per cui le stesse sono state concesse.

In particolare, l’organo di controllo dovrà:

  • effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi;
  • inviare annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

L’entità significativa del contributo a carico dello Stato sarà stabilita da un DPCM, predisposto su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro la fine di marzo 2025.

Legge Sabatini – Rifinanziamento (Art. 1 co. 461 L. 207/2024)

È stata rifinanziata l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. A tal riguardo viene previsto l’incremento dello stanziamento di:

  • 400 milioni di euro per l’anno 2025;
  • 100 milioni di euro per l’anno 2026;
  • 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Obbligo di PEC per gli amministratori di società (Art. 1 Co. 860)

Col fine di semplificare e rendere più sicure le procedure aziendali e per garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica Amministrazione è stato disposto, in capo agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) personale e quindi non coincidente con quello della società, da indicare presso il Registro delle imprese.

Novità in materia di IVA

Reverse charge per gli appalti nel settore della logistica (Art. 1 co. 57-58 L. 207/2024)

Il meccanismo di inversione contabile (reverse charge) è esteso alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.

L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di una autorizzazione, per cui si prevede che, in attesa della sua piena operatività, il prestatore e il committente possono optare, per un periodo di tre anni, per una soluzione per cui il pagamento dell’Iva sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal soggetto prestatore e l’imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione, entro il termine riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Collegamento tra strumenti di invio dei corrispettivi e strumenti di pagamento elettronico (Art. 1 co. 74-77)

A far data dal 01/01/2026 è stato previsto che gli strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del D.Lgs. 127/2015 (registratori telematici) devono garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

È infatti previsto che i dati dei pagamenti elettronici giornalieri siano registrati e trasmessi unitamente ai dati dei corrispettivi, e che sia introdotto un vincolo di collegamento tecnico fra gli strumenti relativi all’invio dei corrispettivi e quelli (hardware o software) che consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici. La violazione dei suddetti obblighi prevede una sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

La misura è finalizzata al contrasto all’evasione fiscale, in quanto mira a facilitare i controlli consentendo la rilevazione di eventuali incoerenze tra “scontrini elettronici” emessi e incassi rilevati.

Clausola di esclusione di responsabilità
Il presente documento di sintesi ha finalità illustrativa ed esemplificativa. HSL Advisors s.r.l. STP non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della scheda di sintesi e ricorda che fa fede, per una visione integrale ed esaustiva, unicamente la normativa di riferimento