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Una sintesi delle misure più rilevanti introdotte per il 2026.

 

Aliquote IRPEF – Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione

Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”. Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è quindi pari a 440 euro annui, calcolato applicando la riduzione del 2% all’intero ammontare del secondo scaglione (22.000 euro). La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dal 01/01/2026, quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2026.

Detrazioni IRPEF per oneri – Spese sostenute dal 01/01/2026 – Riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro

Al fine di neutralizzare il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione, dal periodo d’imposta 2026 è prevista una riduzione pari a 440 euro delle detrazioni d’imposta per oneri in capo ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, mediante l’inserimento del co. 5 bis dell’art. 16-ter del TUIR.

La riduzione di 440 euro riguarda esclusivamente:

  • gli oneri detraibili al 19% previsti dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, con esclusione delle spese sanitarie;
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, detraibili nella misura del 26%;
  • i premi di assicurazione contro eventi calamitosi, per i quali spetta una detrazione del 90%.

Non sono dunque oggetto di riduzione:

  • le detrazioni per familiari a carico;
  • le detrazioni per tipologie reddituali;
  • le detrazioni per canoni di locazione;
  • e detrazioni per interventi edilizi, quali ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus.

Ai fini della verifica della soglia dei 200.000 euro, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Nel calcolo devono tuttavia essere inclusi:

  • i redditi assoggettati a cedolare secca;
  • i redditi di lavoro autonomo o d’impresa in regime forfetario;
  • le mance assoggettate a imposta sostitutiva del 5%;
  • l’eccedenza ACE ancora utilizzabile.

Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, occorre fare riferimento al reddito effettivo e non a quello concordato.

La riduzione di 440 euro si aggiunge alle altre disposizioni già vigenti che prevedono una progressiva riduzione delle detrazioni al crescere del reddito complessivo (soglie di 75.000 euro e 120.000 euro), contribuendo a rendere più limitato il beneficio complessivo delle detrazioni

Interventi di recupero edilizio – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote

Con riferimento alla detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR (c.d. bonus casa), viene confermata anche per il 2026 la disciplina già prevista per il 2025, con proroga delle relative aliquote.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio è riconosciuta nelle seguenti misure:

– 36% per le spese sostenute dal 01/01/2025 al 31/12/2026;

– 30% per le spese sostenute dal 01/01/2027 al 31/12/2027.

Per ciascun periodo, il limite massimo di spesa detraibile resta fissato in 96.000 euro per unità immobiliare, comprese le pertinenze.

Per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, relative a interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, la detrazione spetta in misura più elevata:

– 50% per le spese sostenute dal 01/01/2025 al 31/12/2026;

– 36% per le spese sostenute dal 01/01/2027 al 31/12/2027.

Anche in questo caso, il limite massimo di spesa detraibile è pari a 96.000 euro per unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze.

Ecobonus e sismabonus – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote

Le aliquote delle detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. ecobonus) e per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all’art. 16 co. 1-bis e seguenti del medesimo decreto (c.d. sismabonus, compreso il sismabonus acquisti), vengono allineate a quelle previste per il “bonus casa”, con riferimento alle spese sostenute a partire dal 01/01/2025.
A seguito dell’allineamento, le detrazioni per ecobonus e sismabonus spettano nelle seguenti misure:
– per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;
– per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.

Bonus mobili – Proroga

Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (c.d. bonus mobili), prevista dall’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, in presenza di specifici interventi di recupero del patrimonio edilizio.

L’agevolazione spetta, pertanto, anche per le spese sostenute dal 01/01/2026 al 31/12/2026, a condizione che i lavori edilizi agevolati siano iniziati dal 01/01/2025.

  • Per le spese sostenute nel 2026, il limite massimo di spesa detraibile resta confermato in 5.000 euro, come già previsto per gli anni 2024 e 2025, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi edilizi.

Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni

Viene incrementata ulteriormente l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, quotate e non quotate, di cui all’art. 5 della L. 448/2001, che aumenta dal 18% al 21%.
Resta invece invariata al 18% l’imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
L’incremento dell’aliquota dal 18% al 21% si applica alle rivalutazioni delle partecipazioni riferite al 01/01/2026, a condizione che il relativo perfezionamento avvenga entro il 30/11/2026, mediante:
– la redazione di una perizia di stima da parte di un professionista abilitato (Dottore Commercialista, Revisore Legale) per le partecipazioni non quotate;
– il versamento dell’imposta sostitutiva per l’intero ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
È infatti confermata la possibilità di rateizzare l’imposta in tre quote annuali di pari importo, con l’applicazione di interessi nella misura del 3% annuo sulle rate successive alla prima.
La rideterminazione del costo fiscale deve essere valutata in funzione del risparmio d’imposta conseguibile in caso di futura cessione delle partecipazioni.
In particolare:
– l’imposta sostitutiva del 21% si applica sul valore normale della partecipazione, ovvero sul valore risultante dalla perizia (per le partecipazioni non quotate);
– in assenza di rivalutazione, la plusvalenza finanziaria realizzata in sede di cessione sarebbe invece tassata con l’aliquota ordinaria del 26%.
Ne consegue che l’operazione risulta conveniente quando l’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento è inferiore all’imposta che sarebbe dovuta sulla plusvalenza in caso di cessione senza rivalutazione.
In termini sintetici, la condizione di convenienza può essere espressa come segue:
– 21% × valore rivalutato < 26% × plusvalenza
Tenuto conto che il rapporto tra le due aliquote è pari a 0,8077 (21% / 26%), la rivalutazione risulta conveniente quando la plusvalenza potenziale risulta superiore all’80,77% del valore rivalutato della partecipazione.

Criptovalute – Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins

Dal 1° gennaio 2026 viene introdotto un regime fiscale specifico per le operazioni che riguardano le stablecoin denominate in euro, ossia i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e garantito da riserve detenute integralmente in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.

In via generale, i redditi derivanti dalle cripto-attività (cessione, permuta, rimborso e detenzione) sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 33%.

Tuttavia, per le stablecoin in euro viene prevista una tassazione agevolata al 26%, in luogo dell’aliquota ordinaria del 33%.

La misura ha l’obiettivo di avvicinare il trattamento fiscale delle stablecoin in euro a quello degli strumenti finanziari tradizionali, riconoscendone la minore componente speculativa rispetto alle altre cripto-attività.

Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi

Dal periodo d’imposta 2026 cambia in modo significativo la disciplina delle locazioni brevi, con un inasprimento della presunzione di imprenditorialità.
Resta ferma la definizione di locazione breve (contratti di durata non superiore a 30 giorni, anche con servizi accessori, stipulati da persone fisiche fuori dall’esercizio d’impresa) e la possibilità di applicare la cedolare secca con aliquota:
– 21% su un solo immobile scelto dal contribuente;
– 26% sugli altri immobili agevolabili.
La principale novità riguarda il numero di immobili locati:
– fino a 2 appartamenti → resta applicabile la disciplina delle locazioni brevi;
– da 3 appartamenti in poi → scatta la presunzione di imprenditorialità.
In quest’ultimo caso è necessario aprire la partita IVA, il reddito diventa reddito d’impresa, non è più applicabile la cedolare secca e sorgono obblighi IVA e previdenziali (INPS).
La precedente soglia di 4 appartamenti viene quindi ridotta a 2.
Ai fini del calcolo:
– contano solo gli immobili locati con contratti di locazione breve;
– i contratti “ordinari” (4+4, 3+2) non rilevano;
– più stanze locate nello stesso appartamento contano come un solo immobile;
– è sufficiente anche un solo contratto breve nell’anno (anche di pochi giorni) per far rientrare l’appartamento nel conteggio.

Causa di esclusione dal regime forfettario

La Legge di bilancio 2026 interviene sulla disciplina del regime forfetario, prorogando anche per il 2026 l’innalzamento del limite di reddito da lavoro dipendente e assimilato che consente l’accesso o la permanenza nel regime.

In via ordinaria, il regime forfetario non è applicabile se, nell’anno precedente, sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o assimilati (artt. 49 e 50 del TUIR) superiori a 30.000 euro.

In deroga a tale regola era stato elevato il limite a 35.000 euro per il 2025, e tale soglia è stata confermata anche per il 2026.

Iper-ammortamenti

La Legge di Bilancio 2026 reintroduce un regime speciale di maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni agevolabili (c.d. iper-ammortamento), in sostituzione dei crediti d’imposta precedentemente previsti per i piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0 (oggi non più utilizzabili per investimenti nel 2026).
Il beneficio consiste nella possibilità per i titolari di reddito d’impresa di aumentare fiscalmente il costo di acquisto dei beni agevolati ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Il tradizionale credito di imposta per investimenti in beni tecnologici viene così sostituito da una deduzione maggiorata del costo fiscalmente ammortizzabile.
La misura si applica solo ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF), non incide sui valori civilistici (ad es., nel bilancio il costo resta quello reale) e la maggiorazione si riflette su quote di ammortamento annuali più elevate, con conseguente riduzione dell’imponibile fiscale nel tempo.

Al riguardo segnaliamo che l’argomento sarà oggetto di una specifica successiva E- News.

Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni

Viene confermato il regime di esclusione parziale dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni per i soggetti imprenditori, ma viene introdotto un nuovo requisito minimo legato all’entità della partecipazione detenuta.
In particolare, l’esclusione (o esenzione) dal reddito è riconosciuta solo se la partecipazione:
– è almeno pari al 5% del capitale della società partecipata;
– ovvero, in alternativa, ha un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.
Per i contratti di associazione in partecipazione, rileva esclusivamente il requisito del valore fiscale.
In mancanza di tali requisiti, dividendi e plusvalenze su partecipazioni risultano integralmente imponibili.
Il nuovo requisito dimensionale si applica alle distribuzioni di utili e riserve deliberate a decorrere dal 01/01/2026, e alle plusvalenze realizzate su partecipazioni acquisite a partire dal 01/01/2026.
Le modifiche intervengono sugli artt. 59 e 89 del TUIR, per quanto riguarda la disciplina relativa ai dividendi, e sugli artt. 58 e 87 del TUIR, per quanto riguarda la disciplina relativa alle plusvalenze da partecipazioni, e interessano:
– società di persone commerciali e persone fisiche imprenditori, che possono beneficiare dell’esclusione parziale dal reddito (nelle misure attualmente previste);
– società di capitali ed enti commerciali, per i quali resta ferma l’esclusione del 95% dei dividendi.
Nel caso dei dividendi, il rispetto dei medesimi requisiti di partecipazione minima è richiesto anche ai soggetti non residenti per poter applicare la ritenuta ridotta dell’1,20% sui dividendi di fonte italiana; in caso contrario, resta applicabile il regime previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Nel caso delle plusvalenze, oltre ai requisiti già noti della participation exemption (periodo di possesso, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata, esercizio di attività commerciale), ora deve essere rispettato anche il nuovo requisito minimo di partecipazione.

Frazionamento delle plusvalenze – Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026

Dal periodo d’imposta 2026 viene modificata in modo rilevante la disciplina della tassazione delle plusvalenze nel reddito d’impresa, con una forte limitazione della possibilità di rateizzazione prevista dall’art. 86 co. 4 del TUIR.
A decorrere dal 2026, le plusvalenze realizzate su beni strumentali, su beni patrimoniali e sulle partecipazioni non esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR, concorrono interamente alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono realizzate.
Viene quindi eliminata, per la generalità dei beni, la precedente facoltà di rateizzazione fino a 5 esercizi per i beni posseduti per almeno 3 anni.
In sostanza, la tassazione diventa immediata, con un possibile impatto significativo sul carico fiscale dell’anno di realizzo.
La possibilità di frazionare la plusvalenza fino a un massimo di 5 periodi d’imposta resta invece limitata alla cessione di azienda o di ramo d’azienda, a condizione che l’azienda o il ramo siano stati posseduti per almeno 3 anni, e alla cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta da parte delle società sportive professionistiche se i diritti sono stati posseduti per almeno 2 anni.
Nei casi in cui la rateizzazione è ancora consentita, la scelta deve risultare espressamente dalla dichiarazione dei redditi; in caso contrario la plusvalenza sarà interamente tassata nell’esercizio di realizzo, senza possibilità di frazionamento.
Le nuove regole si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025, quindi dal 2026 per i soggetti “solari”.
Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il 2026, l’imposta del periodo precedente deve essere ricalcolata come se le nuove disposizioni fossero già applicabili, con possibili incrementi degli acconti.

Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa

Viene aggiornata la disciplina fiscale relativa alla valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, distinguendo tra titoli iscritti nell’attivo circolante e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.
Titoli iscritti nell’attivo circolante
Per i soggetti OIC adopter, ai fini della determinazione del valore minimo fiscalmente rilevante:
– i titoli negoziati in mercati regolamentati sono valutati sulla base della media dei prezzi dell’ultimo semestre;
– gli altri titoli sono valutati applicando al valore fiscale un eventuale decremento desunto dall’andamento del mercato obbligazionario italiano nell’ultimo semestre.
Restano invariate le regole per i soggetti IAS/IFRS adopter, per i quali le valutazioni effettuate secondo i principi contabili internazionali assumono rilevanza anche ai fini fiscali.
Titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie
Per i soggetti OIC adopter, continuano ad applicarsi le regole ordinarie che limitano la deducibilità delle minusvalenze alla differenza tra valore fiscale e valore medio di mercato dell’ultimo semestre.
Per i soggetti IAS/IFRS adopter, viene chiarito che le minusvalenze da valutazione rilevano fiscalmente solo se imputate a conto economico.
Sono conseguentemente apportati adeguamenti di coordinamento normativo alle disposizioni collegate del TUIR.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Viene riproposta la disciplina agevolata per alcune operazioni di riorganizzazione societaria effettuate entro il 30/09/2026.

Rientrano nel regime agevolato:

  • l’assegnazione o cessione ai soci di beni immobili (ad esclusione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
  • la trasformazione in società semplice di società di persone o di capitali che abbiano per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali si concretizzano nell’applicazione di imposte sostitutive in luogo della tassazione ordinaria:

  • 8% sulle plusvalenze realizzate in sede di assegnazione o trasformazione

(10,5% per le società di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023–2025);

  • 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8%, è possibile assumere, in alternativa al valore normale, il valore catastale degli immobili.

Le imposte sostitutive devono essere versate per il 60% entro il 30/09/2026 e il restante 40% entro il 30/11/2026.

Per quanto riguarda le operazioni agevolate l’imposta di registro proporzionale è dovuta con aliquota ridotta della metà e le imposte ipotecaria e catastale sono applicate in misura fissa.

Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale

Viene riaperta la disciplina agevolata che consente all’imprenditore individuale di trasferire l’immobile strumentale dalla sfera dell’impresa a quella personale, applicando una tassazione ridotta sulla plusvalenza.

L’operazione è finalizzata a separare il patrimonio immobiliare dall’attività d’impresa senza cessare l’attività.

Possono accedere all’agevolazione gli imprenditori individuali che risultano in attività sia alla data del 31/10/2025, sia alla data del 01/01/2026, data alla quale sono riferiti gli effetti fiscali dell’estromissione.

L’estromissione riguarda esclusivamente gli immobili strumentali per natura (es. capannoni, laboratori) e per destinazione (utilizzati esclusivamente per l’attività) che devono essere posseduti al 31/10/2025 ed essere strumentali a tale data e risultare ancora posseduti alla data del 01/01/2026.

L’estromissione deve essere effettuata tra il 01/01/2026 e il 31/05/2026, anche tramite comportamento concludente (es. annotazioni contabili).

La plusvalenza derivante dall’estromissione è assoggettata a una imposta sostitutiva dell’8%.

Per il calcolo della plusvalenza è possibile assumere, in alternativa al valore normale, il valore catastale dell’immobile, con un potenziale significativo risparmio d’imposta.

L’imposta sostitutiva deve essere versata per il 60% entro il 30/11/2026 e il restante 40% entro il 30/06/2027.

Affrancamento straordinario delle riserve

Viene riproposta la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Con l’affrancamento, le riserve perdono il vincolo fiscale e assumono la natura di ordinarie riserve di utili, diventando distribuibili ai soci senza ulteriori oneri per la società.
Possono essere affrancate, in via generale, tutte le riserve in sospensione d’imposta, a prescindere dalla norma che ne ha previsto la costituzione.
L’operazione può riguardare tutte o solo alcune riserve, per l’intero importo o solo una parte delle stesse.
Le riserve devono risultare iscritte nel bilancio d’esercizio in corso al 31/12/2024 ed essere affrancate nei limiti dell’importo residuo al 31/12/2025.
L’affrancamento è assoggettato a un’imposta sostitutiva del 10%, liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025.
Il versamento avviene obbligatoriamente in quattro rate annuali di pari importo:
– la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte 2025;
– le successive entro i termini di versamento del saldo delle imposte dei periodi d’imposta successivi.

Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno

Con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno (art. 16 DL 124/2023), sono previste le seguenti novità:
– la proroga dell’agevolazione per gli anni 2026, 2027 e 2028 tramite la presentazione di apposite comunicazioni, secondo termini e modalità che saranno stabiliti dalla normativa attuativa;
– il riconosciuto un ulteriore credito d’imposta, pari al 14,6189% del credito d’imposta già richiesto, a favore dei soggetti che hanno presentato la comunicazione integrativa nel 2025 per la ZES unica mediante apposita comunicazione nella quale viene dichiarato di non aver beneficiato del credito d’imposta Transizione 5.0.
La misura ha la funzione di integrare il beneficio ZES per i soggetti rimasti esclusi dall’agevolazione Transizione 5.0.

Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno per il settore agricolo

Con riferimento al credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno per il settore agricolo (art. 16-bis DL 124/2023), sono previste le seguenti novità:

  • la proroga dell’agevolazione per gli investimenti effettuati dal 01/01/2026 al 15/11/2026, tramite la presentazione di apposite comunicazioni, secondo termini e modalità che saranno stabiliti dalla normativa attuativa;
  • la ridefinizione delle percentuali del credito d’imposta effettivamente riconosciuto per i soggetti che hanno presentato la comunicazione integrativa nel 2025, nella misura del 58,7839% per le micro, piccole e medie imprese e nella misura del 58,6102% per le grandi imprese.

Le percentuali indicano la quota del credito richiesto che risulta effettivamente fruibile, a seguito del riparto delle risorse disponibili.

Credito d’imposta 4.0 per il settore agricolo

Viene introdotto un credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano, dal 01/01/2026 al 28/09/2028, investimenti in beni materiali e immateriali strumentali 4.0.

Il credito d’imposta è pari al 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa previsti.

Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Rifinanziamento

Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31/12/2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 co. 446 della L. 207/2024.

Legge Sabatini –Rifinanziamento

Viene incrementata l’autorizzazione di spesa per la c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, nella misura di:
– 200 milioni di euro per l’anno 2026;
– 450 milioni di euro per l’anno 2027.

Rottamazione dei ruoli – Riapertura fino al 31.12.2023

La Legge di Bilancio introduce una nuova definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, comunemente definita rottamazione-quinquies, che consente ai contribuenti di regolarizzare debiti fiscali e contributivi con una riduzione significativa degli oneri accessori.

La misura riguarda i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra il 01/01/2000 e il 31/12/2023, ma non è generalizzata: l’accesso è infatti limitato a specifiche tipologie di debito, prevalentemente collegate a omessi versamenti dichiarati.

Al riguardo segnaliamo che l’argomento sarà oggetto di una specifica successiva E-News.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti – Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro

È stato previsto il divieto di compensazione dei crediti fiscali per i contribuenti che presentano debiti iscritti a ruolo (inclusi accertamenti esecutivi e avvisi di recupero del credito d’imposta).

La Legge di bilancio 2026 abbassa la soglia che fa scattare il divieto da 100.000 euro a 50.000 euro.

Il divieto di compensazione non opera se è in corso una dilazione dei debiti iscritti a ruolo e se è stata presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

Il divieto riguarda l’intera compensazione, anche per l’eventuale eccedenza di crediti.

La novità si applica alle compensazioni effettuate dal 01/01/2026, facendo riferimento alla data di esecuzione della delega di pagamento (F24).

Dati della fatturazione elettronica – Utilizzo ai fini del pignoramento

È prevista la messa a disposizione dell’Agente della Riscossione di nuovi dati informativi finalizzati a rafforzare le attività di analisi propedeutiche all’avvio di procedure esecutive presso terzi.

In particolare, l’Agente potrà utilizzare i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo nonché dai coobbligati, nei confronti di uno stesso cessionario o committente.

L’obiettivo è individuare più efficacemente i rapporti economici attivi del debitore, così da indirizzare le azioni di pignoramento presso terzi.

Le modalità di attuazione saranno definite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese (dal 2028)

Dal 2028 viene introdotta una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi per prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La ritenuta si applica al momento del pagamento delle fatture B2B, non riguardando dunque le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali (B2C).

La ritenuta non si applica se, al momento dell’incasso, il percettore:

  • ha aderito al concordato preventivo biennale (D.lgs. 13/2024);
  • è in adempimento collaborativo (D.lgs. 128/2015);
  • quando il pagamento è già assoggettato alla ritenuta dell’11% operata da banche e Poste (art. 25 DL 78/2010), tipicamente sui bonifici per spese detraibili.

La ritenuta sui corrispettivi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa deve essere operata con l’aliquota:

  • 0,5% per il 2028;
  • 1% dal 2029.

Le Modalità di attuazione (soggetti obbligati, flussi, certificazioni) saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione IVA omessa – Liquidazione automatica

Viene introdotta una liquidazione automatica dell’IVA dovuta in caso di dichiarazione IVA omessa, effettuata sulla base dei dati già disponibili all’Amministrazione finanziaria, desunti da:

  • fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);
  • corrispettivi telematici;
  • comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE).

La procedura riguarda esclusivamente l’IVA e non si estende alle imposte sui redditi, all’IRAP e al sostituto d’imposta.

Non è prevista la liquidazione di eventuali crediti IVA.

È considerata omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri essenziali per il calcolo dell’imposta (in particolare VE e VF).

L’esito della liquidazione è comunicato al contribuente tramite comunicazione bonaria, contenente l’IVA dovuta, gli interessi e la sanzione per omessa dichiarazione, pari al 120% dell’imposta (calcolata sull’imposta ancora da versare).

Se il contribuente paga entro 60 giorni dalla comunicazione la sanzione è ridotta a un terzo, quindi 40%.

Non sono ammesse la rateazione e la compensazione, e l’eventuale contraddittorio non sospende il termine dei 60 giorni, salvo che la seconda comunicazione riduca i rilievi; in caso contrario, per beneficiare della riduzione occorre pagare entro 60 giorni dalla prima comunicazione.

In caso di mancato pagamento, le somme (IVA, interessi al 4%, sanzioni piene) sono iscritte a ruolo con successiva cartella di pagamento.

La disciplina si applica alle annualità non ancora prescritte al 01/01/2026, ossia entro il termine di accertamento (7 anni dall’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).

In pratica, la misura opera a partire dall’IVA 2018 (dichiarazione 2019), se caratterizzata da omissione.

Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento

Viene modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72).

A decorrere dal 01/01/2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Aumento delle aliquote della “Tobin tax”

Viene previsto il raddoppio delle aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax), disciplinata dall’art. 1, commi 491–495, della L. 228/2012.

L’imposta sulle transazioni finanziarie continua ad applicarsi alle seguenti operazioni:
– trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti italiani;
– operazioni ad alta frequenza;
– contratti derivati aventi come sottostante le suddette azioni (per i quali resta ferma l’imposta in misura fissa, non oggetto di modifica).
Le modifiche riguardano esclusivamente le aliquote proporzionali:
– trasferimenti in mercati non regolamentati: dal 0,2% al 0,4%;
– trasferimenti in mercati regolamentati: dal 0,1% allo 0,2%;
– operazioni ad alta frequenza: dal 0,02% allo 0,04%.
Le nuove aliquote si applicano alle operazioni effettuate dal 01/01/2026.

Modifiche alla comunicazione per l’uso dei contanti con turisti esteri

Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.

Approfondimenti

Dott. De Vizia Enrico
enrico.devizia@hsladvisors.com

Dott.ssa Nunzia Napolitano
nunzia.napolitano@hsladvisors.com

Clausola di esclusione di responsabilità
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