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LE PRINCIPALI NOVITÀ

SUMMARY

Tra i provvedimenti di maggiore rilievo per le imprese troviamo l’estensione del “tax credit energia e gas” al primo trimestre 2023, la proroga dei crediti d’imposta nelle regioni del Mezzogiorno per l’anno 2023 e la riproposizione dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci; per le partite iva individuali, tra le principali novità troviamo l’introduzione, per il solo anno 2023, della cosiddetta “flat tax incrementale” oltre all’innalzamento dei ricavi e dei compensi a 85.000 euro per l’adesione al regime forfettario; la legge di bilancio introduce, inoltre, un corposo pacchetto di misure finalizzate alla regolarizzazione delle violazione tributarie (con una forte riduzione delle sanzioni amministrative) e alla chiusura delle controversie tributarie in ogni stato e grado di giudizio (cd. tregua fiscale). Sul fronte della riscossione, la legge di bilancio reintroduce una nuova rottamazione delle cartelle (la quater) per i ruoli affidati all’agente della riscossione fino al 30 giugno 2022 nonché lo stralcio automatico dei ruoli fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2015.

PRINCIPALI NOVITÀ

 

− Estensione del tax credit energia e gas al primo trimestre 2023;
− Proroga dei crediti d’imposta nel Mezzogiorno;
− Credito d’imposta in beni strumentali nuovi (proroga termine lungo);
− Innalzamento del limite al trasferimento di denaro contante;
− Assegnazione agevolata beni ai soci e trasformazione in società semplice;
− Ammortamenti Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio;
− Correzione errori contabili – rilevanza nel periodo di imputazione;
− Flat tax incrementale;
− Modifiche al regime forfettario;
− Modifiche ai parametri della contabilità;
− Detrazione IVA per acquisto case green;
− Esenzione IMU per gli immobili occupati;
− Definizione avvisi bonari con sanzione ridotta al 3 per cento;
− Definizione degli errori formali;
− Ravvedimento operoso speciale;
− Definizione accertamenti con sanzioni ridotte;
− Definizione delle controversie tributarie;
− Conciliazione giudiziale agevolata;
− Regolarizzazione omessi versamenti rate istituti deflativi contenzioso;
− Stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro;
− Definizione delle cartelle di pagamento (rottamazione quater).

 

Estensione del tax credit energia e gas al primo trimestre 2023

 

ENERGIA ELETTRICA

IMPRESE NON ENERGIVORE

(imprese dotate di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 KW): il credito d’imposta è pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

IMPRESE ENERGIVORE:

il credito di imposta è pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, qualora i cui costi per kWh della componente energia
elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019,
anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse
auto-consumata nel primo trimestre 2023.

 

GAS NATURALE

IMPRESE NON GASIVORE:

il credito di imposta è pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

IMPRESE GASIVORE:

il credito d’imposta è pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Il contributo sottoforma di credito d’imposta:
– può essere utilizzato in compensazione (non è possibile chiedere il rimborso) entro il 31 dicembre 2023;
– non soggiace ai limiti di cui al comma 53, dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007;
– non sottostà ai limiti di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000;
– non concorre alla formazione del reddito d’impresa;
– non concorre alla base imponibile IRAP;
– non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR n. 917 del 1986, che rispettivamente riguardano la determinazione della deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Irpef e delle spese generali, per tutti i soggetti che applicano le norme del Tuir per la determinazione del reddito d’impresa;
– è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi purché tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, tenendo conto anche della non concorrenza al reddito e alla base imponibile IRAP;
– è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se sono effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in
Italia.

Rimane ferma l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020. In caso di cessione del credito le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del terzo comma, dell’articolo 3 del DPR n. 322 del 1998 nonché dai responsabili dell’assistenza fiscale. Il cessionario deve usufruire del credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente e comunque entro il 31 dicembre 2023.

 

Proroga dei crediti d’imposta per il Mezzogiorno

Vengono prorogati al 2023:
– il credito d’imposta per investimenti nelle ZES;
– il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno;
– il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo “maggiorato” per il Mezzogiorno;
– il credito d’imposta per installare impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

 

Credito d’imposta per beni strumentali nuovi (proroga termine lungo)

 

Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.
Si ricorda che il credito d’imposta in commento viene riconosciuto:
– nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
– nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

 

Innalzamento del limite al trasferimento di denaro contante

 

A partire dall’1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).

 

Assegnazione agevolata beni ai soci e trasformazione in società semplice

 

Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:
– assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
– trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

poste in essere entro il 30.9.2023, di seguito la disciplina agevolativa. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto (plusvalenza) si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8 per cento (10,5 per cento per le società non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui si provvede all’assegnazione). Le eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. Su richiesta della società, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello determinato ai sensi dell’art. 52, comma 4, del DPR n. 131/1986 (cd.
valore catastale). Le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Le società che si avvalgono della disciplina agevolativa devono versare il 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 ed il restante 40 per cento entro il 30 novembre 2023.

 

Ammortamenti imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio

 

Viene incrementata al 6% l’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio. La medesima misura si applica alle società immobiliari di gestione aderenti al consolidato fiscale, in relazione ai fabbricati locati ad imprese operanti nei settori indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo. La disposizione si applica per i periodi d’imposta 2023-2027

 

Correzione di errori contabili – rilevanza nel periodo di imputazione

 

Viene stabilito che il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale, a seconda della rilevanza dell’errore) a seguito del processo di correzione degli errori contabili, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il bilancio a revisione legale dei conti.

Analoga disposizione è prevista ai fini IRAP. Le modifiche si applicano dal periodo d’imposta 2022 (in particolare, sembra corretto fare riferimento agli errori corretti nel 2022 e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi).

 

Flat tax incrementale

 

Per l’anno 2023, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non applicano il regime forfettario, possono applicare un’imposta sostitutiva sui redditi calcolata con l’aliquota del 15 per cento su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito di impresa e di lavoro autonomo determinato nell’anno 2023 ed il reddito d’impresa e di lavoro autonomo di importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. La base imponibile di cui al periodo precedente non potrà essere superiore ad euro 40.000.

La parte di reddito soggetta ad imposta sostitutiva concorre alla determinazione del reddito per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o di qualsiasi altro beneficio, anche di natura non tributaria.

Nella determinazione degli acconti per l’anno 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale.

 

Modifiche al regime forfettario

 

Modificando il comma 54 dell’articolo 1, della legge n. 190 del 2014, viene innalzata ad euro 85.000 la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare il regime forfetario. Modificando il comma 71, sempre dell’articolo 1, della legge n. 190, viene disposto che il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a euro 100.000. In questo ultimo caso è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

 

Modifiche ai parametri della contabilità

 

Modificando il comma 1, dell’articolo 18, del DPR n. 600 del 1973, viene disposto che le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate:
− da euro 400.000 a euro 500.000 per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e
− da euro 700.000 a euro 800.000 per le imprese aventi a oggetto altre attività.

 

Detrazione IVA per acquisto case green

 

La legge di bilancio 2023, all’art. 1, comma 75, introduce una detrazione sul reddito delle persone fisiche pari al 50 per cento dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, effettuato entro il 31 dicembre 2023.

Le unità immobiliari, inoltre, dovranno essere cedute da organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) immobiliari oppure dalle imprese che le hanno costruite.

 

Esenzione IMU per gli immobili occupati

 

La legge di bilancio 2023 introduce l’esenzione dal versamento dell’imposta municipale unica (IMU) per gli immobili, non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria (artt. 614, secondo comma, o 633 del Codice penale) o per la cui occupazione sia stata presentata denuncia
o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo dovrà comunicare al comune interessato, secondo le modalità telematiche che il Ministro dell’economia, con apposito decreto, emanerà entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

 

Definizione degli avvisi bonari con sanzione ridotta al 3 per cento

 

Le somme oggetto di comunicazione di irregolarità relative agli anni d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021, richieste ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972, il cui termine di pagamento non è ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023, incluse le comunicazioni di irregolarità notificate successivamente a detto termine, possono essere definite con il pagamento, oltre che delle imposte, dei contributi, degli interessi e delle somme aggiuntive, di una sanzione nella misura del 3 per cento (in luogo alla sanzione ordinaria pari al 10 per cento).

La sanzione ridotta al 3 per cento potrà essere applicata anche alle comunicazioni di irregolarità il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1° gennaio 2023 (per qualunque periodo d’imposta).

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle scadenze previste dal piano originario, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicheranno le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme versate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate potrà definire le modalità di attuazione della misura agevolativa.

 

Definizione degli errori formali

È prevista una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31.10.2022. Si tratta delle violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo. Per esempio, dovrebbero rientrare le sanzioni connesse ad obblighi
comunicativi anche da assolvere all’interno della dichiarazione, si pensi alla comunicazione delle minusvalenze ex art. 11 co. 4-bis del D.Lgs. 471/97 e ai costi black list ex art. 8 co. 3-bis del D.Lgs. 471/97.

La sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.
È sempre necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi all’1.1.2023.

 

Ravvedimento operoso speciale

 

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni non ancora contestate (e diverse da quelle definibili riportate nei paragrafi 11 e 12)) riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 ed ai periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili, oltre all’imposta e agli interessi.

Il versamento delle somme dovute potrà essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023; sugli interessi relativi alle rate successive verrà applicato un tasso pari al 2 per cento
annuo.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro la scadenza della rata successiva comporta la decadenza dalla rateazione con l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti. Non sono
ravvedibili le violazioni in tema di quadro RW e gli omessi versamenti di imposte dichiarate. Nemmeno le dichiarazioni omesse possono essere ravvedute.

Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate potrà definire le modalità di attuazione della misura agevolativa.

 

Definizione accertamenti con sanzioni ridotte

 

Viene prevista una definizione degli atti di accertamento con adesione, degli accertamenti e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta.

Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo (nel caso dell’adesione) o a 1/18
della misura irrogata negli altri casi, in luogo dell’ordinaria riduzione al terzo.

Possono beneficiare dell’adesione agevolata:
– avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023;
– avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter del DLgs.
218/97 notificati entro il 31.3.2023;
– avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023;
– avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023.
Per la definizione degli avvisi di accertamento e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta, si deve trattare, alternativamente, di:
– atti non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023;
– atti notificati sino al 31.3.2023.
Anche alcuni avvisi di liquidazione possono essere definiti, ad esempio se inerenti al disconoscimento dell’agevolazione prima casa.

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo (in caso di adesione) o entro i termini per il ricorso (per la definizione degli accertamenti e degli avvisi di recupero).

La dilazione può essere effettuata in massimo 20 rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali. È esclusa la compensazione.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate verranno adottate le ulteriori disposizioni necessarie all’attuazione delle misure previste dal presente paragrafo.

 

Definizione delle controversie tributarie

 

L’articolo 1 (commi da 186 a 205) della Legge di bilancio 2023 introduce la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, di cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane, pendenti in
ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione. Gli importi della definizione variano in base al grado del giudizio (primo grado, secondo grado oppure Cassazione) sia allo stato dello stesso (ad
esempio in caso di giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione in cui l’Agenzia delle entrate risulti soccombente sia in primo che in secondo grado, il contenzioso è definibile mediante il versamento del 5 per cento del valore della
controversia stabilito ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del D.lgs. 546/92).

Per accedere alla definizione agevolata delle controversie, entro il 30 giugno 2023 occorrerà presentare, per ciascuna controversia autonoma, apposita domanda esente dall’imposta di bollo, e procedere al versamento degli importi
dovuti (o della prima rata). Infatti, nel caso di importi superiori ad euro mille è possibile richiedere una dilazione fino a 20 rate trimestrali di pari importo. Ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola
presentazione della domanda.

 

I termini di impugnazione delle sentenze (quindi i termini per l’appello e il ricorso per Cassazione, sia principali che incidentali) e per il controricorso in Cassazione, nonché per le riassunzioni (si allude alla riassunzione in rinvio dopo la sentenza della Cassazione ex art. 63 del DLgs. 546/92) sono sospesi per 9 mesi, se spirano nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2023 e il 31.7.2023.

La definizione in oggetto è alternativa rispetto alla definizione delle liti pendenti in Cassazione al 16.9.2022 ex art. 5 della L. 130/2022.

Gli enti territoriali, per le controversie di natura tributaria aventi ad oggetto tributi di loro competenza, potranno stabilire, entro il 31 marzo 2023, l’applicazione delle misure previste dal presente paragrafo. È esclusa la compensazione.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate verranno adottate le ulteriori disposizioni necessarie all’attuazione delle misure previste dal presente paragrafo.

 

Conciliazione giudiziale agevolata

 

Le controversie pendenti al 1°gennaio 2023 dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate, possono essere definite entro il 30 giugno 2023 mediante accordo conciliativo con sanzioni ridotte a un diciottesimo oltre interessi e accessori (commi da 206 a 211).

I versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono avvenire entro i 20 giorni dalla stipula dell’accordo, che va sottoscritto imprescindibilmente entro il 30.6.2023.

La dilazione può avvenire in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata. È vietata la compensazione.

 

Regolarizzazione omessi versamenti rate istituti deflativi contenzioso

 

Le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale possono essere ordinariamente dilazionate.
È stata introdotta la facoltà di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito dei suddetti istituti deflativi. Occorre che all’1.1.2023 sia decorso il termine per il pagamento della rata o
delle rate, ma il contribuente non deve aver ancora ricevuto la cartella di pagamento o l’intimazione. La definizione si perfeziona a seguito dell’integrale versamento entro il 31.3.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi. L’importo può essere versato in forma rateale, in un massimo di 30 rate, senza possibilità di compensazione, scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno

 

Stralcio dei ruoli fino ad euro 1.000

 

Alla data del 31 marzo 2023, sono automaticamente annullati i ruoli fino all’importo di euro mille, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultati dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da parte delle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Relativamente alle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e/o previdenziali, come ad esempio le violazioni del codice della strada, lo stralcio automatico opererà solo per gli interessi comunque
denominati.

 

Sono esclusi dall’annullamento automatico:
– le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
– i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
– le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
– l’IVA riscossa all’importazione

Le amministrazioni NON statali, come ad esempio i comuni, potranno decidere di non aderire al discarico automatico con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023.

Pe le amministrazioni NON statali aderenti allo stralcio automatico quest’ultimo opererà SOLO per gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per gli interessi di mora e per le sanzioni.

 

Definizione delle cartelle di pagamento (rottamazione quater)

 

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti con stralcio di sanzioni, interessi (compresi quelli di mora) ed aggi di riscossione, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Sono escluse le ingiunzioni fiscali e le fattispecie in cui l’ente territoriale riscuote in proprio o tramite concessionario locale. Il pagamento integrale (o della prima rata) dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2023 con possibilità di rateazione fino a 18 rate, la prima e la seconda delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute. In caso di pagamento rateale, dal 1°agosto 2023 sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

 

Il debitore che intende aderire alla misura agevolativa dovrà presentare istanza telematica entro il 30 aprile 2023; entro il medesimo termine è possibile integrare la dichiarazione presentata in precedenza.

Nell’istanza in parola il debitore dovrà indicare la presenza di eventuali giudizi pendenti assumendo l’impegno a rinunciare al proseguimento degli stessi.

Limitatamente ai carichi definibili, con la presentazione della domanda:

si sospende il termine della prescrizione;
– si sospendono gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere;
– non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
– non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
– non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
– il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/73;
– è possibile ottenere con esito positivo il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

 

Entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunicherà ai debitori aderenti l’ammontare complessivo delle somme dovute. Relativamente alle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e/o previdenziali, come ad esempio le violazioni del codice della strada, lo stralcio automatico opererà solo per gli interessi comunque denominati e per gli aggi di riscossione.

 

I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV, ecc.) non rientrano automaticamente nella rottamazione, occorrendo apposita delibera entro il 31 gennaio 2023.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni dell’unica rata ovvero di quelle successive, la definizione non produrrà effetti. La rottamazione è fruibile anche:

 

dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
– dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’art. 6 del DL 193/2016 o all’art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
– dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.

 

Sono esclusi dall’annullamento automatico:

– le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
– i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
– le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
– l’IVA riscossa all’importazione.

 

Per approfondimenti dott. Andrea Puca andrea.puca@hsladvisors.com