Legge di bilancio 2023. Le principali novità in materia di lavoro
Tra i provvedimenti di maggiore rilievo per le imprese in materia di lavoro, introdotti dalla L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), si annoverno i seguenti:
– Agevolazioni all’assunzione di donne svantaggiate.
– Agevolazioni all’assunzione di giovani under 36, che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
– Agevolazioni all’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza.
– Esonero parziale dei contributi INPS a carico dei dipendenti.
– Diritto allo smart working per lavoratori fragili del settore privato e pubblico.
– Prestazioni occasionali ex DL 50/2017 (c.d. “presto”): modifiche alla disciplina.
– Congedo parentale: modifiche alla disciplina.
– Riduzione della tassazione sui premi di risultato.
– Tassazione sostitutiva delle mance nel settore ricettivo e disomministrazione di alimenti e bevande.
Agevolazioni all’assunzione di donne svantaggiate
Viene prorogata per l’intero anno 2023 l’estensione dell’esonero del 100% dei contributi INPS a carico dei datori di lavoro che assumono donne svantaggiate a determinate condizioni:
– Tipo contratto:
tempo determinato e tempo indeterminato
Requisiti soggettivi:
a) donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni del sud;
b) donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
c) donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
d) donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Tali settori vengono annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Misura dell’esonero:
100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro, nel limite di € 8.000 su base annua;
– Durata:
a) 12 mesi se il contratto è a tempo determinato;
b) 18 mesi se il contratto è a tempo indeterminato;
– Ulteriore condizione: l’esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, non ancora pervenuta. In assenza della suddetta autorizzazione sarà comunque possibile fruire dell’agevolazione al 50%, già prevista dalla legislazione previgente.
Agevolazioni all’assunzione di giovani under 36 che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Viene prorogata per l’intero anno 2023 l’estensione dell’esonero del 100% dei contributi INPS a carico dei datori di lavoro che assumono giovani alle seguenti condizioni:
– Tipo di contratto:
tempo indeterminato o trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
– Requisiti soggettivi:
giovani che non abbiano compiuto i 36 anni di età e che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella loro vita;
– Misura dell’esonero:
100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro, nel limite di € 8.000 su base annua;
– Durata:
a) 48 mesi per le regioni del sud;
b) 36 mesi per le restanti regioni d’Italia;
– Ulteriore condizione: l’esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, non ancora pervenuta. In assenza della suddetta autorizzazione sarà comunque possibile fruire dell’agevolazione triennale al 50%, per i giovani under 30, già prevista dalla legislazione previgente.
Agevolazioni all’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza
Viene introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati, per l’assunzione nel 2023 di percettori del reddito di cittadinanza di cui alla L. 26/2019, alle seguenti condizioni:
– Tipo contratto:
tempo indeterminato;
– Requisiti soggettivi:
essere percettore del reddito di cittadinanza;
– Misura dell’esonero:
100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro, nel limite di € 8.000 su base annua;
– Durata:
12 mesi;
Esonero parziale dei contributi INPS a carico dei dipendenti
Viene prorogato per tutto l’anno 2023 l’esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti, già previsto nel 2022, ed è incrementato per i lavoratori al di sotto di una determinata soglia di retribuzione. L’esonero è quindi
pari al:
– 3% se la retribuzione imponibile non è superiore a € 1.923,00 parametrata su base mensile per 13 mensilità;
– 2% se la retribuzione imponibile non è superiore a € 2.692,00 parametrata su base mensile per 13 mensilità.
L’esonero non spetta se la retribuzione imponibile risulta superiore a € 2.692,00.
Diritto allo smart working per lavoratori fragili del settore privato e pubblico
La norma dispone che, fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, il datore di lavoro assicura lo svolgimento
della prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. “smart working”) anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti,
senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
Prestazioni occasionali ex. DL 50/2017 (c.d. “presto”): modifiche alla disciplina
La Legge di bilancio riduce i vincoli al ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale di cui al DL 50/2017 (da NON confondere con il lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del Codice civile con ritenuta d’acconto). In particolare
viene previsto:
a) l’aumento del limite massimo, da € 5.000 a € 10.000 euro all’anno, dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore (azienda).
Resta inalterato il limite di € 5.000 dei compensi percepibili da ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
b) viene consentito il ricorso alle prestazioni occasionali anche da parte degli utilizzatori che occupano fino a 10 lavoratori a tempo indeterminato (precedentemente erano 5);
c) per espressa previsione della norma le nuove disposizioni si applicano, nei limiti indicati, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.
Congedo parentale: modifiche alla disciplina
La norma incrementa all’80% della retribuzione, per la durata massima di 1 mese, in alternativa tra i due genitori e fino al 6°anno di vita del bambino, l’indennità per i congedi parentali (prevista al 30% della retribuzione).
Interessati dalla agevolazione sono i soli lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
Riduzione della tassazione sui premi di risultato
Viene ridotta al 5% la tassazione sostitutiva applicata su premi di risultato di valore non superiore a € 3.000 annui (l’aliquota precedente era il 10%).
Si ricorda, infatti, che la normativa sulla detassazione dei premi di risultato prevede che, salvo espressa rinuncia del lavoratore, vengono tassati con aliquota sostitutiva i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione
sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto ministeriale, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Tassazione sostitutiva delle mance nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande
La norma prevede una detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, sotto forma di imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 5%, nel limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro (l’imposta sostitutiva è applicata dal datore di lavoro).
Tali somme, espressamente qualificate come redditi di lavoro dipendente, sono escluse dal calcolo dei contributi INPS e dei premi INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e non sono costituiscono base di calcolo del TFR.
Tale regime riguarda esclusivamente i titolari di reddito da lavoro dipendente del settore privato, con reddito di importo non superiore a € 50.000. Sono interessati i lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande a titolo di liberalità (ex art. 5, L. 287/1991).
Per approfondimenti dott. Raffaele Noviello raffaele.noviello@hsladvisors.com
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