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Portiamo a Vs. conoscenza che sul S.O. n. 43 alla G.U. 31/12/2024, n. 305 è stata pubblicata la L. 30/12/2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) in vigore dall’01/01/2025.
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2025 di rilievo per le imprese che riteniamo possano essere di Vs. interesse.

Reddito lavoro dipendente e regime forfettario

L’articolo 1, comma 12, L. 207/2024, modificando il comma 57, lett. d-ter), L. 190/2014, eleva da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente, o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, superata la quale è preclusa l’applicazione del regime forfettario nel nuovo periodo d’imposta.

Si evidenzia che la verifica della soglia limite, ora pari a 35.000 euro, è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro.

Aliquota imposta sostitutiva plusvalenze/redditi diversi

L’imposta sostitutiva ex art. 5, D.Lgs. n. 461/97 sui redditi cui all’art. 67, comma 1, lett. da c) a c-sexies), TUIR, è pari al 26%. I redditi a cui fa riferimento il TUIR sono:

  • plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;
  • plusvalenze, diverse dalle precedenti realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale/patrimonio di società, escluse le associazioni e dei soggetti di cui all’art. 73 (società di capitali), nonché di diritti/titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;
  • plusvalenze, diverse dalle precedenti realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi/conti correnti, di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo;
  • redditi, diversi dai precedenti, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto/l’obbligo di cedere/acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere / effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria;
  • plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso/cessione a titolo oneroso, permuta/detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a € 2.000 nel periodo d’imposta.

Detrazioni lavori edilizi

Tra le novità relative alla revisione delle detrazioni fruibili per gli interventi edilizi si evidenziano le seguenti:

  • la detrazione “ordinaria” spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio/riqualificazione energetica/riduzione del rischio sismico è ridotta al 50% per le spese sostenute nel 2025 e al 36% per gli anni 2026 e 2027 se i lavori sono eseguiti sull’abitazione principale dal proprietario/titolare di un diritto reale di godimento. Negli altri casi la detrazione è ridotta al 36% per le spese sostenute nel 2025 e al 30% per gli anni 2026 e 2027. Ricordiamo che la detrazione si applica a una spesa complessiva non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;
  • anche per quanto riguarda il “Sismabonus” si applica l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025 per le abitazioni principali e al 36% gli anni 2026 e 2027, e l’aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025 per abitazioni diverse da quelle principali e al 30% per gli anni 2026 e 2027. Per beneficiare della detrazione è necessario comprare un edificio sito in zona sismica, che sia stato demolito e ricostruito da un’impresa che lo rivende entro 30 mesi dall’ultimazione dei lavori;
  • il “Superbonus” del 65%, per condomini ed edifici con più unità immobiliari, riguarda esclusivamente gli interventi trainanti di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico per i quali, alla data del 15.10.2024, risulta presentata:

–  la CILA, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;

–  adottata la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomini;

–  richiesta del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione;

  • non rientrano più tra le spese agevolabili quelle relative alla sostituzione dell’impianto esistente con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili;
  • la detrazione riferita al c.d. “bonus arredo”, spettante per l‘acquisto di mobili/grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, iniziati a partire dall’ 1.1.2024, è confermata, anche per le spese sostenute nel 2025, nella misura del 50% e nel limite massimo di spesa di € 5.000;
  • la detrazione del 36% relativa alle spese per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi/coperture a verde/giardini pensili, non risulta riproposta/prorogata e pertanto dall’1.1.2025 non è più fruibile;
  • per i contribuenti con reddito superiore a € 75.000, a decorrere dalle spese sostenute nel 2025, è applicabile un nuovo ammontare massimo di spese detraibili, variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare. Si evidenzia che le rate relative alle spese in esame sono escluse dal predetto nuovo limite solo se relative a spese sostenute fino al 31.12.2024 e concorrono al raggiungimento del limite massimo di spese detraibili se relative a spese sostenute dall’1.1.2025.

Bonus elettrodomestici

Con l’obiettivo di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e favorire l’incremento dell’efficienza energetica nell’ambito domestico per ridurne i consumi, è stato riconosciuto un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell’Unione europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

Il bonus è pari al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE non superiore a 25.000 euro. Il contributo è fruibile per l’acquisto di un solo elettrodomestico e sarà applicato dal venditore.

Riduzione contributiva nuovi artigiani e commercianti

I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario, possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all’INPS.

I beneficiari della disposizione sono sia gli imprenditori individuali o soci di società, sia i collaboratori di imprese familiari.

In attesa di conferma dall’INPS la riduzione contributiva dovrebbe essere applicabile sia sui contributi minimi che su quelli calcolati sui redditi d’impresa complessivi. L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, senza soluzione di continuità, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società, purché effettuata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

La misura è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota. È importante sottolineare che anche il contribuente forfettario che si iscrive per la prima volta alla gestione artigiani o commercianti nel 2025, può beneficiare della riduzione del 50% per 36 mesi.

Alla scadenza di questi 36 mesi, sarà possibile richiedere la riduzione del 35% prevista per i forfettari, solo a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla scadenza del periodo agevolato precedente.

Optando invece per la riduzione del 35% (prevista dalla Legge 190/2014) sin dall’inizio, non si potrà successivamente usufruire della riduzione del 50% che è riservata esclusivamente ai primi 36 mesi dalla prima iscrizione.

Clausola di esclusione di responsabilità
Il presente documento di sintesi ha finalità illustrativa ed esemplificativa. HSL Advisors s.r.l. STP non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della scheda di sintesi e ricorda che fa fede, per una visione integrale ed esaustiva, unicamente la normativa di riferimento