Fringe benefit
Per il solo periodo d’imposta 2024, in deroga alle regole ordinarie di cui all’art. 51, c. 3 del TUIR, viene estesa la soglia di esenzione fiscale e contributiva sui beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori dipendenti (c.d. fringe benefit), nonché le
somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per
gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
La soglia complessiva di esenzione per il 2024 è pari a € 1.000,00 (e non più € 258,23) per i lavoratori che non hanno figli fiscalmente a carico, ed è pari a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
I datori di lavoro che erogano fringe benefit secondo la suddetta disciplina devono informare le rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. (L. 213/2023, art. 1, c. 16-17)
Esonero contributivo a carico dei lavoratori dipendenti (riduzione cuneo contributivo)
Per i periodi di paga decorrenti dal 01/01/2024 al 31/12/2024 è riconosciuta una riduzione dei contributi INPS in busta paga a carico dei lavoratori dipendenti (con esclusione dei lavoratori domestici), in misura pari al 7% se la retribuzione
imponibile mensile, parametrata su 13 mensilità, non eccede l’importo di € 1.923,00 (al netto del rateo di tredicesima).
L’esonero si riduce al 6% se la retribuzione imponibile è superiore a € 1.923,00 ma non eccede l’importo di € 2.692,00.
L’esonero non si applica sulla tredicesima mensilità. (L. 213/2023, art. 1, c. 15)
Decontribuzione Sud prorogata fino al 30/06/2024
La Commissione Europea, con la decisione C(2023) 9018 final del 15/12/2023, ha autorizzato fino al 30/06/2024 l’esonero parziale dei contributi INPS a carico dei datori di lavoro appartenenti alle regioni del Mezzogiorno (cosiddetta
“Decontribuzione sud”, già in vigore negli anni precedenti.
La misura, prevista dalla L. 178/2020, interessa i datori di lavoro appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’esonero di cui trattasi, per ora autorizzato dalla Commissione Europea fino al 30/06/2024, è previsto nelle seguenti misure:
• 30% fino al 31/12/2025;
• 20% per gli anni 2026 e 2027;
• 10% per gli anni 2028 e 2029;
per maggiore dettaglio si rinvia al messaggio INPS 4695 del 28/12/2023.
(L. 178/2020, art. 1, c. 161)
Esonero contributivo lavoratrici madri
Per i periodi di paga dall’01/01/2024 al 31/12/2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (escluse le lavoratrici domestiche), è riconosciuto un esonero in busta paga del 100% dei contributi INPS a carico della lavoratrice, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
Il suddetto esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dall’01/01/2024 al 31/12/2024, anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (escluse le lavoratrici
domestiche), fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
(L. 213/2023, art. 1, c. 180-182)
Premi di risultato detassati dal 10% al 5%
Per i premi di risultato erogati nell’anno 2024, di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, l’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, c. 182,
della L. 208/2015, è ridotta dal 10% al 5% (la misura viene quindi riproposta in quanto era già stata prevista per l’anno 2023).
(L. 213/2023, art. 1, c. 18)
Congedo parentale
Per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale (in via ordinaria indennizzato al 30% della retribuzione), entro il sesto anno di vita del bambino l’indennità è riconosciuta nella misura dell’80% della retribuzione per un solo mese, e nella misura del 60% per un ulteriore mese (esteso anch’esso all’80%
per il solo anno 2024).
La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano dopo il 31/12/2023 il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.
Restano ferme le altre regole, per le quali si rimanda al D.lgs. 151/2001, art. 32 e ss. (TU maternità e paternità, come modificato dalla L. 213/2023).
(L. 213/2023, art. 1, c. 179)
Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale per lavoro notturno e straordinario festivo
Per il periodo dall’01/01/2024 al 30/06/2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale,
che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Tale misura è diretta ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000 nel periodo d’imposta 2023.
Il datore di lavoro riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.
Il datore di lavoro compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione in F24.
(L. 213/2023, art. 1, c. 21-25)
Esonero contributivo per assunzione di donne vittime di violenza di genere
Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà (di cui all’articolo 105-bis del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020), è riconosciuto l’esonero dal
versamento dei contributi INPS, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui:
• per 12 mesi qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
• se il contratto di cui al punto precedente è trasformato a tempo indeterminato, l’esonero si prolunga fino al 18° mese;
• se l’assunzione è effettuata con contratto a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi.
I benefici sopra indicati sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2024, 4 milioni di euro per l’anno 2025, 3,8 milioni di euro per l’anno 2026, 2,5 milioni di euro per l’anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l’anno 2028.
(L. 213/2023, art. 1, c. 191-193)
Modifica degli scaglioni IRPEF
Per il solo periodo d’imposta 2024 vengono rideterminati gli scaglioni IRPEF (che passano da quattro a tre), accorpando il secondo scaglione al primo. Pertanto, i nuovi scaglioni per il calcolo dell’Imposta sulle persone fisiche risultano i seguenti:
a) la frazione di reddito da € 0 fino a € 28.000 è tassata al 23%;
b) la frazione di reddito oltre € 28.000 e fino a € 50.000 euro è tassata al 35%;
c) la frazione di reddito oltre € 50.000 euro è tassata al 43%.
Ciò comporta, rispetto all’anno scorso, che il vecchio secondo scaglione (ovvero la fascia di reddito che era compresa tra € 15.000 a € 28.000) nel 2024 viene tassata al 23% anziché al 25%.
Scaglioni di reddito (€) | Aliquote IRPEF vigenti nel 2023 | Aliquote IRPEF vigenti nel 2024
0 – 15.000 | 23% | 23%
15.000 – 28.000 | 25%
28.000 – 50.000 | 35% | 35%
> 50.000 | 43% | 43%
(D.lgs. 216/2023, art. 1, c. 1)
Detrazioni fiscali da lavoro dipendente
Per il solo periodo d’imposta 2024 viene innalzata la detrazione d’imposta per i redditi da lavoro dipendente da € 1.880 a € 1.955 (rapportata al periodo di lavoro nell’anno), per i redditi fino a € 15.000.
In pratica, la soglia della cosiddetta “no tax area” per i lavoratori dipendenti (la soglia sotto la quale non viene versata l’Irpef) viene estesa fino a € 8.500 conseguiti in un anno di lavoro (esempio: imponibile € 8.500 x 23% = € 1955, meno la
detrazione d’imposta di € 1955 = € 0 Irpef netta).
(D.lgs. 216/2023, art. 1, c. 2)
Trattamento integrativo D.L. 3/2020
Per il solo periodo d’imposta 2024 vengono modificati i requisiti per la spettanza del Trattamento integrativo in busta paga, previsto dal D.L. 3/2020.
In particolare, è previsto che il credito annuo di € 1.200 spetti ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 15.000, qualora l’Irpef lorda risulti superiore alla detrazione da lavoro dipendente diminuita dell’importo di € 75, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
In pratica, al fine di verificare il requisito della capienza delle detrazioni da lavoro dipendente rispetto all’Irpef lorda, il legislatore ha stabilito che venga utilizzato il valore delle detrazioni vigenti l’anno scorso (Si noti, infatti, che € 1.955 – € 1.880 = € 75).
(D.lgs. 216/2023, art. 1, c. 3)
Approfondimenti dott. Raffaele Noviello raffaele.noviello@hsladvisors.com
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