Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo D.M. 18 settembre 2024 n. 132
Soggetti obbligati
I nuovi obblighi relativi alla patente a crediti, che entreranno in vigore il 1° ottobre 2024, riguarderanno imprese e lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili. Questi cantieri includono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, risanamento, ristrutturazione, smantellamento e trasformazione di opere fisse o temporanee, realizzate in vari materiali (muratura, cemento armato, metallo, legno, ecc.). Sono inclusi anche lavori su strutture elettriche, opere stradali, ferroviarie, idrauliche e bonifiche.
Gli obblighi si estendono inoltre agli scavi, al montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per l’ingegneria civile. I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Le esclusioni
Le categorie di soggetti ed attività che sono esclusi dall’obbligo della patente a crediti:
- imprese o lavoratori autonomi che eseguono “mere forniture” e “prestazioni di natura intellettuale”;
- imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
Modalità di presentazione domande e requisiti
La domanda va presenta attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro dal 01/10/2024, secondo le istruzioni tecniche che saranno prossimamente rilasciate con apposita nota tecnica.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare INL 4/2024, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.lgs. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Requisiti richiesti:
- Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, D.U.R.C.
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente, D.V.R.;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente D.U.R.F;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
I requisiti sub 1), 3) ed 5) sono comprovati con autocertificazione; i requisiti sub 2), 4) ed 6) sono comprovati mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; La patente è revocata per un periodo di 12 mesi nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti.
La patente è revocata per un periodo di 12 mesi nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti.
Sistema dei crediti e decurtazione
Ad ogni soggetto tenuto al possesso della patente potrà essere riconosciuto un numero massimo di 100 crediti così suddiviso:
- 30 crediti attribuiti a tutte le imprese al momento di rilascio della patente;
- 30 crediti attribuiti in base alla storicità dell’impresa;
- 40 crediti ulteriori attribuiti all’impresa che dimostra (tramite adeguata documentazione) di avere effettuato specifici investimenti o attività di formazione;
Per operare in cantieri temporanei o mobili, bisogna avere una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Al di sotto di tale soglia, non è consentito operare.
L’art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008, al quale si rimanda. Nel caso in cui vengano sottratti crediti per violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro, esiste la possibilità di recuperare fino a 15 crediti. Il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale, composta dai rappresentanti dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) e dell’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
Sospensione della patente
La sospensione viene applicata in due ipotesi differenti:
- infortunio da cui derivi la morte del lavoratore, imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ex art. 16 Dlgs 81/2008 o al dirigente ex Dlgs 81/2008 almeno a titolo di colpa grave; A tal fine, in linea generale, va ricordato che la “colpa grave” è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- infortunio da cui derivi inabilità permanente o irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui sopra almeno a titolo di colpa grave.
Sanzioni
Le imprese o i lavoratori autonomi privi di patente o con patente con crediti inferiori a 15, che continuino a esercitare la propria attività acquisendo lavori in cantieri edili temporanei e mobili, saranno soggetti a:
- una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, per tale violazione non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del citato decreto;
- esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici ex D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.
Riferimenti normativi e di prassi
- Legge 56/2024, che converte il Decreto Legge 19/2024;
- Articolo 27 del Decreto Legislativo 81/2008;
- Articolo 89, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 81/2008, che definisce i cantieri temporanei o mobili;
- D.M. 18 settembre 2024 n. 132 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);
- Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23/09/2024.