N.10 Settembre 2025
Locus | Magazine Digitale
HSL Advisors
L’articolo 44 del Codice della Crisi di Impresa e della Insolvenza ex D.lgs. 14 del 12.01.2019, nella versione ultima modificata dall’articolo 12 del D.lgs. 136 del 13.09.2024 ed in vigore dal 28.09.2024, prevede, come già disposto nella previgente normativa fallimentare, che il debitore, il quale presenti domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui all’articolo 40, riservandosi (cd. domanda prenotativa) di presentare la proposta, il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano, e la documentazione di cui all’articolo 39 commi 1 e 2 entro il termine compreso tra trenta e sessanta giorni fissato dal tribunale all’atto della presentazione della domanda, può fare richiesta di proroga di tale termine fino ad ulteriori 60 giorni, e ciò se, come stabilito alla lettera a) del primo comma, si sia “… in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza …”.
Tale inciso è stato appunto introdotto dal correttivo apportato con il D.lgs. 12/2024, e trattasi di una innovazione di non poco conto.
Di fatti nella attuale versione della norma non basta più evidentemente il requisito della mancanza di pendenza di istanze di liquidazione giudiziale come era per il passato, ma è necessaria la predisposizione di un progetto di regolazione della crisi da cui si evidenzino i giustificati motivi a fronte della richiesta di proroga. Questo con ogni probabilità anche ad evitare richieste di proroga pretestuose ed immotivate, quando non addirittura strumentali ad obiettivi diversi dal ricorso ad una procedura di risanamento.
Tuttavia, la norma nulla dice rispetto alla forma ed al contenuto di tale progetto, fermandosi ad una enunciazione che appare del tutto generica.
Ed allora in assenza di indicazioni maggiormente precise, e di una prassi già consolidata, occorre provare ad ancorare tale previsione a quella che è l’unica definizione che all’interno del CCII viene data del progetto di regolazione della crisi, fornitaci dall’articolo 17 che regola le modalità di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi di impresa che al comma 3 lettera b) indica, tra la documentazione da inserire nella apposita piattaforma telematica “… un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare …”; l’articolo 13 comma 2 richiamato recita testualmente: “Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibili da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati”. Guardando quindi a tale lista di controllo si ricava la descrizione del Progetto di piano di risanamento quale “… rappresentazione del percorso di ristrutturazione che l’impresa intende intraprendere. Il piano deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nella lista di controllo (check list) di cui all’art. 13 comma 2 del Codice della crisi e dell’insolvenza (Sezione II del decreto dirigenziale 28 settembre 2021 del Ministero della Giustizia). In particolare, il piano deve rappresentare: l’ambito organizzativo dell’impresa, la rilevazione della situazione contabile e dell’andamento corrente, le strategie di intervento, le proiezioni dei flussi finanziari e il risanamento del debito”.
Ebbene queste sembrano essere le uniche indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, per cui sulla base di tali assunti, in un recente caso trattato dagli scriventi, dovendosi procedere al deposito di istanza di proroga dei termini ex articolo 44, si è anche provveduto al deposito del richiamato progetto di regolazione della crisi indispensabile per la concessione di tale proroga, redatto nella forma indicata.
La redazione del “Progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, per il caso che ci ha occupato, è stata compiuta con l’obiettivo di delineare strategie utili al superamento della crisi aziendale, al riequilibrio dei flussi finanziari e alla prevenzione dell’insolvenza. Tale documento, di fatto, ha costituito un’anticipazione del piano definitivo, offrendo agli stakeholders una visione preliminare delle ipotesi alla base della strategia di risanamento.
Mutuando un autorevole commento[1]: “Lo schema al fondo è semplice: se un organismo è sano o risanabile va protetto, benché chi l’ha gestito sia definitivamente inadempiente; se è ancora capace di creare valore, è profittevole, ergo può essere reimpiegato, qualora ciò non nuoccia, ma possa giovare ai creditori”.
[1] S. LEUZZI, Il valore della continuità aziendale nelle procedure concorsuali, in Scuolamagistratura.it, 23-25 marzo 2022.
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) sancisce, per l’appunto, il passaggio da un sistema orientato alla liquidazione del patrimonio dell’imprenditore insolvente a un modello centrato sulla riorganizzazione dell’attività, con l’obiettivo di recuperare valore e redditività per le imprese in crisi ma ancora considerate viable e, dunque, risanabili.
In questo contesto, è stata presentata istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 40 e ss. del D.lgs. 12/01/2019, n. 14, con richiesta di concessione dei termini di legge per la presentazione della proposta ai creditori, del piano concordatario e dell’eventuale proposta di pagamento parziale e dilazionato di tributi e contributi (ai sensi degli artt. 88 e ss. del CCII), oltre alla documentazione prevista dagli artt. 39, comma 3, e 44 del CCII.
Successivamente, con istanza presentata in data 28/10/2024, è stata richiesta la proroga del termine inizialmente fissato per il deposito della proposta di concordato preventivo. Il Tribunale, con decreto del 5/11/2024, ha subordinato l’accoglimento della richiesta al deposito di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del CCII.
In mancanza di indicazioni più specifiche, il contenuto del progetto è stato determinato facendo riferimento al “progetto di piano di risanamento” previsto dall’art. 17, comma 3, lettera b) del CCII, come recentemente indicato da una pronuncia del Tribunale di Verona (sentenza del 16/10/2024, n. 32123, pubblicata il 25/10/2024).
Sulla base di tali indicazioni metodologiche, con i necessari adattamenti al contesto procedurale di riferimento, è stato predisposto il “Progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, che ha illustrato l’attività svolta e le iniziative che si intende adottare, osservando il seguente schema:
- Analisi della situazione aziendale
- Identificazione delle cause della crisi
- Analisi finanziaria e patrimoniale, con analisi dei bilanci
- Interventi di riorganizzazione interna: ottimizzazione della struttura organizzativa per migliorare l’efficienza operativa
- Assunzioni del Piano e Stato di predisposizione del piano
- Preview delle proiezioni economico finanziarie
- Stato della gestione corrente
- Comunicazione con i creditori
Appare subito chiaro quindi che la redazione di siffatto progetto non possa prescindere dall’aver già esaminato nel dettaglio e con ampia profondità la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, la sua capacità di poter ancora stare sul mercato nonché le cause della crisi con la conseguente individuazione di quegli elementi di discontinuità fondanti la strategia che diviene base delle assunzioni di piano e, quindi, delle proiezioni economiche, finanziarie e patrimoniali che poi saranno riprese nel piano definitivo completato con gli ulteriori elementi e indicazioni previsti dall’art. 87 cel CCII.
Ebbene, se è corretta (come appare) la lettura che si dà dell’art. 44, si può dedurre che il legislatore abbia voluto introdurre una norma che scoraggi l’utilizzo strumentale della domanda prenotativa di accesso alla procedura concordataria di cui all’art. 40, seguita poi da una richiesta di proroga che, nella assenza del progetto di regolazione, non risulta concedibile e, nel contempo, proprio la presenza di tale progetto costituisce prova di una attività realmente svolta dalla azienda e dai propri advisors finalizzata proprio a completare un processo di analisi che abbia quale punto di arrivo la presentazione del piano ex art. 87.
Possiamo quindi concludere affermando che, nel suo complesso, il percorso che intende intraprendere una azienda, nell’ambito di una procedura di regolazione della crisi, nello spirito di “recupero e non espulsione delle aziende in crisi” non può e non deve essere strumentale, con utilizzo distorto della norma, ma deve rappresentare un momento catartico per l’imprenditore, che – con il supporto degli advisor legali e gestionali – sceglie di avviare un autentico progetto di rilancio dell’azienda.