N.9 Maggio 2026
Locus | Magazine Digitale
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Riflessioni di costituzionalità dell’art. 32, co. 1, lett. a), D. Lgs. n. 150/2022, che ha sostituito l’art. 550, co. 2, cod. proc. pen., con riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede, tra i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, l’art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele), con riflessi circa la possibilità di chiedere la sospensione del giudizio con messa alla prova, ai sensi degli artt. 168-bis e ss., cod. pen., nonché degli artt. 464-bis e ss., cod. proc. pen. e, in caso di esito positivo, di poter ottenere la declaratoria di estinzione del reato (art. 464-septies, co. 1, cod. proc. pen.).
L’art. 32, co. 1, lett. a), D. Lgs. n. 150/2022, in attuazione dell’art. 1, co. 9, lett. l), L. n. 134/2021 (recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) ha riscritto l’art. 550, co. 2, cod. proc. pen., disposizione che elenca i delitti per i quali, nonostante un “tetto” edittale superiore ad anni quattro, è prevista la citazione diretta a giudizio.
Alla lettera g), in particolare, è stata inserita la fattispecie prevista dall’art. 5, co. 1 e 1-bis, D. Lgs. n. 74/2000 (omessa dichiarazione), punita con la pena della reclusione da due a cinque anni.
Il delitto di cui all’art. 5, co. 1 e 1-bis, D. Lgs. n. 74/2000 (omessa dichiarazione) è inserito nel medesimo corpus normativo di quello previsto dall’art .4, co. 1, D. Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele) e può costituire il riferimento mediante il quale riflettere sulla possibile illegittimità costituzionale della norma in esame.
Il delitto di dichiarazione infedele e quello di omessa dichiarazione sono strettamente connessi tra loro, anche a livello “geografico”: localizzati nella parte conclusiva del settore dedicato ai reati “dichiarativi”, costituiscono illeciti dal disvalore evidentemente contenuto rispetto alle ipotesi fraudolente previste dagli artt. 2-3, D. Lgs. n. 74/2000.
Ricorre l’infedeltà della dichiarazione quando in essa, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengono indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistente; è necessario, altresì, che vengano superate due distinte soglie di rilevanza penale (l’una attinente al quantum dell’imposta evasa, l’altra relativa all’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione).
Tale delitto è punito con la reclusione da due a quattro anni e sei mesi; la cornice edittale è stata così elevata dalla L. n. 157/2019, che ha convertito, con modificazioni, il D. L. n. 124/2019 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), mentre originariamente era fissata da uno a tre anni.
Il fatto tipico del delitto di omessa dichiarazione (rectius: le fattispecie, a seguito della riforma del 2015) è rappresentato dalla mancata presentazione, decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine, della dichiarazione dei redditi o in materia di IVA.
La pena è stata elevata a seguito di due interventi legislativi: in primo luogo, con D. Lgs. n. 158/2015, in attuazione della L. n. 23/2014, da uno a tre anni di reclusione si è passati ad anni uno e sei mesi fino ad un massimo di quattro anni; successivamente, la citata L. n. 157/2019 ha ulteriormente innalzato la cornice edittale, fissandola nella attuale, da due a cinque anni.
Alla luce dell’analisi diacronica delle fattispecie delittuose in esame, appare chiaro come il relativo disvalore sia stato ritenuto omogeneo dal legislatore soltanto all’indomani del varo del D. Lgs. n. 74/2000.
Risulta evidente sin dalla riforma del 2015 l’intento del legislatore di attribuire progressivamente un sempre maggiore “peso specifico” alla omessa dichiarazione nel panorama dei reati tributari, tant’è che oggi ha assunto il ruolo di reato dichiarativo più grave dopo le ipotesi fraudolente previste dagli artt. 2 e 3, D. Lgs. n. 74/2000.
Al contrario, la dichiarazione infedele ha subito un innalzamento della cornice edittale soltanto nel 2019, a quasi vent’anni dalla sua introduzione.
L’omessa dichiarazione è dunque rientrata nel catalogo dei reati per i quali è possibile chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova per un contenuto lasso di tempo (l’istituto, mutuato dalla probation minorile, è stato introdotto nel sistema dei maggiorenni con L. n. 67/2014, la modifica del trattamento sanzionatorio che ha fissato il massimo della pena oltre i quattro anni è avvenuta nel 2015), a differenza della dichiarazione infedele, estromessa da tale novero soltanto nel 2019.
La cd. “Riforma Cartabia” ha riscritto la disposizione che indica l’elenco dei delitti per i quali, nonostante la previsione di una pena superiore nel massimo ai quattro anni, è possibile procedere con citazione diretta a giudizio e, in forza dell’espresso rinvio previsto dall’art. 168-bis cod. pen., risulta accessibile la sospensione del procedimento con messa alla prova (trattasi dell’art. 32, co. 1, lett. a), D. Lgs. n. 150/2022).
L’art. 1, co. 9, lett. l), della legge delega, in particolare, richiedeva che l’istituto in parola venisse esteso a quei reati che non presentassero rilevanti difficoltà di accertamento.
Si tenga conto che tra i delitti recentemente inseriti rientrano ipotesi che, tuttavia, neppure in astratto paiono consentire una agevole ricostruzione: dalla falsità in monete (artt. 454, 460, 461 cod. pen.) alle contraffazioni di pubblici sigilli (artt. 467 e 468 cod. pen.), dall’indebito utilizzo, falsificazione, detenzione o cessione di carte credito (art. 493-ter cod. pen.) alla truffa aggravata (art. 640, co. 2, cod. pen.), la frode in assicurazione (art. 642 cod. pen.), il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis cod. pen.) l’elusione della amministrazione giudiziaria dei beni personali.
A fronte di un panorama così frastagliato, la mancata inclusione dell’art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 nel “sistema messa alla prova” appare lesiva del principio di eguaglianza.
In primis, come poc’anzi indicato, la inclusione di delitti caratterizzati da una struttura tipica di non facile lettura, in contrasto con quanto indicato nella legge delega, si risolve in un irragionevole esercizio della discrezionalità legislativa, a svantaggio della fattispecie per la quale oggi pende giudizio.
A ciò si aggiunga la irrazionalità di escludere dall’ambito applicativo della sospensione del procedimento con messa alla prova un delitto che, come si è visto, è rientrato nei limiti edittali per i quali era consentito il ricorso all’istituto previsto dall’art. 168-bis cod. pen. per quasi vent’anni, fino alla riforma del 2019.
La eventuale declaratoria di illegittimità, d’altronde, non determinerebbe l’ampliamento dei confini di una causa di non punibilità (vedi, ad esempio, quanto statuito dalla Consulta con la sentenza n. 30/2021) ma soltanto la possibilità di accedere ad procedimento speciale che, come è noto, può concludersi con la declaratoria di estinzione del reato esclusivamente a seguito della prestazione di condotte volte ad eliminare le conseguenze del reato (nonché di lavoro di pubblica utilità).
Sarebbe, pertanto, auspicabile un intervento della Corte Costituzionale, affinché si pronunci sulla legittimità costituzionale dell’art. 32, co. 1, lett. a), D. Lgs. n. 150/2022, che ha sostituito l’art. 550, co. 2, cod. proc. pen., per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede, tra i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, l’art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 74/2000.