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A chi si rivolge

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile, già operative o che si insediano nella ZES unica, per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e nelle zone assistite della regione Abruzzo.
Sono agevolabili progetti di investimento tra 200.000 e 100 milioni di euro.

Finalità

  • Creazione di un nuovo stabilimento.
  • Ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente.
  • Diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente.
  • Cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
  • Investimento iniziale a favore di una nuova attività economica.

Spese ammissibili

Investimento sostenuti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.

Acquisto e/o leasing finanziario di:

  • macchinari nuovi;
  • attrezzature nuove;
  • impianti nuovi;
  • acquisto, realizzazione o ampliamento di immobili
  • acquisto di terreni strumentali agli investimenti (max 50% dell’intero progetto).

Settori esclusi

L’agevolazione non si applica ai settori:

  • industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
  • trasporti e delle relative infrastrutture (esclusi magazzinaggio e supporto ai trasporti);
  • produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia, infrastrutture energetiche e banda larga;
  • creditizio, finanziario e assicurativo.

Inoltre, non è concessa alle imprese in stato di liquidazione, scioglimento o difficoltà, secondo la definizione del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

Agevolazione

Il credito d’imposta per le grandi imprese è determinato come segue secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

  1. 40% dei costi per investimenti in Calabria, Campania, Puglia (esclusi specifici investimenti) e Sicilia.
  2. 30% dei costi per investimenti in Basilicata, Molise e Sardegna (esclusi specifici investimenti).
  3. 50% dei costi per investimenti in Puglia e 40% in Sardegna nei territori del Fondo per una transizione giusta.
  4. 15% dei costi per investimenti nelle zone assistite della regione Abruzzo.

Per progetti con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
Per grandi progetti con costi superiori a 50 milioni di euro, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole e medie imprese.
Per progetti con costi superiori a 50 milioni di euro, l’importo dell’aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» del regolamento (UE) n. 651/2014.

Procedura di accesso

Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle previste fino al 15 novembre 2024.

Durante lo stesso periodo, è possibile inviare una nuova comunicazione sostitutiva o rinunciare integralmente al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Il credito d’imposta massimo fruibile è determinato moltiplicando il credito richiesto per una percentuale stabilita dall’Agenzia delle Entrate entro dieci giorni dalla scadenza del termine per le comunicazioni. Se il totale dei crediti richiesti è inferiore al limite di spesa, la percentuale è del 100%.

Dal 3 febbraio al 14 marzo 2025, chi ha presentato la comunicazione e realizzato investimenti inferiori a quanto dichiarato deve comunicare l’ammontare effettivo degli investimenti e il relativo credito d’imposta maturato. La percentuale sarà eventualmente rideterminata e comunicata dall’Agenzia delle Entrate.

Nelle comunicazioni, le imprese devono dichiarare l’eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e aiuti de minimis per gli stessi costi ammissibili, assicurando che non superino i limiti imposti dalla normativa europea.

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. È valido dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento e dopo la realizzazione dell’investimento.

Se il credito supera i 150.000 euro, è utilizzabile dopo le verifiche di legge. Il credito d’imposta è cumulabile con altri aiuti di Stato e misure agevolative, purché non superi i limiti consentiti dalla normativa europea.

Se i beni agevolati non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo alla loro acquisizione, il credito è rideterminato. Lo stesso vale se i beni sono dismessi, ceduti o destinati a usi estranei all’impresa entro cinque anni.

Le imprese devono mantenere l’attività nella ZES per almeno cinque anni dopo l’investimento, pena la decadenza del beneficio. L’uso indebito del credito deve essere restituito entro il termine per il saldo dell’imposta sui redditi. La decadenza dal credito si verifica anche in caso di documentazione falsa o requisiti mancanti.

Le spese ammissibili devono essere certificate da un revisore legale dei conti. Per le imprese non obbligate alla revisione legale, la certificazione può essere rilasciata da un revisore o una società di revisione iscritti nel registro ufficiale, osservando i principi di indipendenza.

Note
La presente scheda di sintesi non è esaustiva. La determinazione dei requisiti e delle agevolazioni è soggetta ad un’attenta analisi del progetto d’investimento.