N.10 Maggio 2026
Locus | Magazine Digitale
HSL Advisors
Introduzione
La. “Mini Ires 2025”, o Ires premiale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, si configura quale misura di fiscalità incentivante volta a favorire la patrimonializzazione delle imprese e il reinvestimento degli utili in attività a elevato contenuto strategico. L’agevolazione si sostanzia nell’applicazione di un’aliquota Ires ridotta, pari al 20% in luogo di quella ordinaria del 24%, su una quota di reddito imponibile determinata secondo criteri normativamente definiti.
La ratio legis è rinvenibile nell’intento di orientare le scelte allocative delle imprese verso investimenti produttivi, con particolare riguardo ai beni strumentali funzionali ai processi di innovazione tecnologica e digitale (Industria 4.0 e Transizione 5.0), nonché verso il rafforzamento della base occupazionale.
L’accesso al regime agevolativo è subordinato al rispetto di un articolato sistema di condizioni cumulative, aventi ad oggetto: (i) l’accantonamento di una quota significativa degli utili d’esercizio 2024; (ii) il loro reimpiego in investimenti qualificati; (iii) il mantenimento e l’incremento dei livelli occupazionali. La natura premiale del regime comporta, in caso di inosservanza anche di uno solo dei requisiti, la decadenza dal beneficio e il conseguente ripristino dell’aliquota ordinaria.
Ambito soggettivo di applicazione
Sotto il profilo soggettivo, l’agevolazione è riservata ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), individuati dall’art. 73 del TUIR. In tale perimetro rientrano:
- le società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.);
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, esercenti attività commerciale;
- i trust residenti che esercitano in via esclusiva o principale attività d’impresa.
Sono, per converso, esclusi:
- i soggetti che determinano il reddito imponibile mediante regimi forfetari o sostitutivi (ad es. tonnage tax);
- le imprese in stato di liquidazione ovvero assoggettate a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- le società di nuova costituzione nel 2025, in quanto prive del presupposto oggettivo rappresentato dall’utile 2024.
Presupposto oggettivo: accantonamento degli utili
Elemento cardine del meccanismo agevolativo è rappresentato dall’obbligo di accantonamento di almeno l’80% dell’utile d’esercizio 2024 in una riserva patrimoniale vincolata, con un vincolo di indisponibilità almeno biennale. Tale previsione risponde all’esigenza di assicurare un effettivo rafforzamento della struttura patrimoniale dell’impresa, condizionando il beneficio fiscale alla mancata distribuzione degli utili.
È pacifico, invece, che l’assenza di utile nel periodo d’imposta 2024 preclude in radice l’accesso al regime.
Requisiti di investimento
Il legislatore subordina, altresì, la fruizione dell’agevolazione all’effettuazione di investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Tali investimenti devono essere riconducibili alle categorie individuate nell’ambito dei programmi Industria 4.0 e Transizione 5.0, comprendendo sia beni materiali sia immateriali ad alto contenuto tecnologico.
Il quantum minimo di investimento è determinato secondo un criterio comparativo, dovendo risultare almeno pari al maggiore tra:
- il 30% dell’utile accantonato nella riserva vincolata;
- il 24% dell’utile d’esercizio 2023;
- 20.000 euro
Sotto il profilo temporale, gli investimenti devono essere perfezionati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025 (31 ottobre 2026 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Requisiti occupazionali
Ulteriore condizione di accesso è costituita dal rispetto di specifici requisiti in materia occupazionale, finalizzati a evitare fenomeni di crescita “senza occupazione”. In particolare, è richiesto che:
- il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non sia inferiore alla media del triennio 2022-2024;
- sia realizzato un incremento occupazionale pari ad almeno l’1% della forza lavoro media del 2024, con un minimo di una unità.
A tali condizioni si aggiunge il divieto di ricorso agli ammortizzatori sociali (quali la CIG), salvo che per eventi di natura transitoria e non imputabili all’impresa, a conferma della finalità espansiva della misura.
Decadenza dal regime agevolativo
Con specifico riferimento alle cause di decadenza dalla misura agevolativa in parola, l’articolo 7 del decreto dispone che i soggetti beneficiari decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa se:
- la quota di utile accantonata (80% dell’utile 2024), al netto di quella eventualmente utilizzata per coprire perdite, viene distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- i beni strumentali oggetto dell’investimento vengano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’attività d’impresa oppure trasferiti stabilmente a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.
In tal caso:
- si procede al ricalcolo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota ordinaria del 24%;
- si determina il recupero delle imposte non versate, con eventuale applicazione di sanzioni e interessi secondo le regole generali dell’ordinamento tributario.
La rigidità del sistema evidenzia la natura condizionata del beneficio, configurandolo quale incentivo selettivo subordinato a comportamenti economicamente virtuosi.
Consolidato fiscale, trasparenza e operazioni straordinarie
Nell’ambito del consolidato fiscale, disciplinato dagli articoli 117–142 del TUIR, ciascuna società aderente al perimetro di gruppo determina autonomamente la quota di reddito che può beneficiare dell’aliquota IRES ridotta. Tale quota confluisce poi nel reddito complessivo della fiscal unit ed è utilizzata dalla società controllante secondo le regole ordinarie proprie del consolidato. Ne deriva che il vantaggio fiscale, pur originandosi a livello individuale, trova concreta applicazione su base aggregata.
Diverso è il funzionamento nel regime di trasparenza fiscale, previsto dall’articolo 115 del TUIR. In questo caso, la quota di reddito agevolata, una volta determinata dalla società partecipata, viene imputata direttamente ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. L’elemento qualificante è rappresentato dalla conservazione della natura del reddito: esso mantiene infatti il regime di tassazione agevolata anche in capo ai soggetti partecipanti.
Il decreto interviene inoltre a chiarire il trattamento delle operazioni straordinarie, introducendo un esplicito richiamo al principio di continuità. In presenza di fusioni, scissioni o conferimenti, il soggetto avente causa subentra nei benefici fiscali e nei correlati obblighi facenti capo al dante causa, inclusi quelli relativi al monitoraggio e alla realizzazione di eventuali investimenti ancora in corso. Qualora non tutti i soggetti coinvolti nell’operazione risultino in possesso dei requisiti richiesti, l’applicazione dell’agevolazione avviene secondo criteri proporzionali.
Nel complesso, il sistema delineato mira a garantire la neutralità delle operazioni straordinarie e la coerenza del trattamento fiscale, assicurando la continuità dei benefici senza soluzione di continuità, pur nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
Cumulo con le altre agevolazioni
L’articolo 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2025 sull’IRES premiale chiarisce il regime di cumulabilità dell’agevolazione con altri incentivi pubblici. La norma consente alle imprese di sommare il beneficio della riduzione dell’aliquota IRES ad altre misure, come crediti d’imposta o contributi, anche sugli stessi investimenti.
Resta però un limite preciso: il totale delle agevolazioni non può superare il costo sostenuto rimasto a carico dall’impresa. In altre parole, il sistema premia gli investimenti ma evita che il cumulo degli incentivi generi un vantaggio superiore alla spesa realizzata.
Si tratta di una disposizione in linea con i principi europei sugli aiuti di Stato, che punta a favorire l’utilizzo combinato degli strumenti agevolativi senza determinare fenomeni di sovracompensazione.
Meccanismo di determinazione del beneficio
Sotto il profilo quantitativo, il beneficio fiscale si concretizza nell’applicazione dell’aliquota ridotta del 20% su una quota di reddito imponibile determinata in funzione del rispetto congiunto dei requisiti sopra delineati.
Il risparmio d’imposta è pari, in termini marginali, alla differenza tra l’imposta calcolata con aliquota ordinaria (24%) e quella determinata con aliquota agevolata (20%), risultando quindi equivalente al 4% della base imponibile agevolata.
Esempio di calcolo
Alfa S.p.a. presenta nel 2025 i seguenti dati:
- Reddito imponibile IRES 2025: €1.200.000
- Utile d’esercizio 2024: €1.000.000
- Utile d’esercizio 2023: €500.000
- Destinazione utile 2024:
- €850.000 a riserva disponibile
- €150.000 distribuiti ai soci
- Investimenti in beni strumentali 4.0: €300.000
- Assunzione di 4 nuovi dipendenti a tempo indeterminato
Verifica investimento minimo
- 30% utile accantonato:
€850.000 × 30% = €255.000 - 24% utile 2023:
€500.000 × 24% = €120.000
Investimento minimo richiesto = €255.000
Investimenti effettuati = €300.000 → requisito soddisfatto
La società soddisfa i requisiti per accedere all’IRES premiale:
- Accantona a riserva > 80% dell’utile
- Effettua investimenti in beni strumentali 4.0: €300.000
- Incrementa l’occupazione:
- 10 dipendenti → 14 dipendenti (+40%)
La quota di reddito agevolabile è determinata in misura corrispondente agli investimenti effettuati (€300.000), in quanto rappresentativi della misura effettiva del reinvestimento degli utili, in coerenza con la ratio della disciplina.
Calcolo IRES
Parte agevolata
- €1.200.000 × 20% = €240.000
Confronto con regime ordinario
- IRES ordinaria: €1.200.000 × 24% = €288.000
- IRES premiale: €1.200.000 × 20% = €240.000
Risparmio fiscale: €48.000
Verifica del rispetto del limite di cui all’art. 12 del decreto 08/08/2025:
- Agevolazioni già fruite sull’investimento = € 60.000
- Agevolazione IRES premiale = 1.200.000 x 4% = € 48.000
Totale agevolazioni € 108.000 < € 300.000 (costo dell’investimento) → limite rispettato
Considerazioni conclusive
La Mini Ires 2025 si inserisce nel quadro delle politiche fiscali volte a promuovere la crescita qualitativa del tessuto produttivo, incentivando la capitalizzazione delle imprese, l’innovazione tecnologica e l’espansione occupazionale.
Tuttavia, la struttura fortemente condizionata dell’agevolazione, unitamente ai profili di incertezza interpretativa ancora presenti, impone agli operatori economici un’attenta valutazione ex ante circa la sostenibilità degli impegni richiesti.
In tale prospettiva, la misura appare idonea a generare benefici significativi solo in presenza di una pianificazione fiscale e finanziaria integrata, capace di coniugare le esigenze di compliance normativa con gli obiettivi strategici di sviluppo dell’impresa.