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N.20 Novembre 2026
Locus | Magazine Digitale
HSL Advisors

Nell’ambito delle operazioni straordinarie esiste una convinzione tanto diffusa quanto pericolosa: una volta completata la riorganizzazione societaria, liquidata la società e ottenuta la cancellazione dal Registro delle imprese, ogni rischio possa considerarsi definitivamente archiviato.

La realtà è spesso diversa.

Accade che una scissione sia stata eseguita, un ramo d’azienda sia stato ceduto, un conferimento sia stato perfezionato oppure che un gruppo societario abbia completato un processo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni. La società residuale viene posta in liquidazione, il patrimonio residuo distribuito ai soci e, infine, la società cancellata. Apparentemente, la vicenda si è conclusa.

Poi arriva un avviso dell’Agenzia delle Entrate, emerge una passività non considerata, viene riattivato un contenzioso o si manifesta un debito che, durante la liquidazione, appariva soltanto potenziale.

A quel punto la domanda diventa inevitabile: chi risponde se la società non esiste più?

La cancellazione dal Registro delle imprese, infatti, non determina necessariamente la scomparsa di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società. La giurisprudenza ha chiarito che, quando all’estinzione dell’ente residuano obbligazioni non estinte, può verificarsi un fenomeno successorio che consente ai creditori di agire nei confronti degli ex soci, secondo le regole applicabili alla forma societaria e alla responsabilità che caratterizzava i soci durante la vita della società.

È proprio in questo passaggio che emerge la centralità degli ex soci.

La responsabilità degli ex soci: tra successione e limiti patrimoniali

L’art. 2495 cod. civ. rappresenta il punto di equilibrio tra l’esigenza di tutelare i creditori sociali e i limiti della responsabilità dei soci. La norma consente ai creditori rimasti insoddisfatti di far valere le proprie pretese nei confronti dei soci, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge, ferma restando la diversa disciplina applicabile ai soci illimitatamente responsabili.

Per le società di capitali, la responsabilità degli ex soci è limitata a quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Tale limite non significa, tuttavia, che la cancellazione determini automaticamente l’estinzione delle obbligazioni sociali: i rapporti ancora esistenti possono trasferirsi ai soci secondo il meccanismo successorio delineato dalla giurisprudenza.

Il quadro richiede un’ulteriore distinzione quando tra i creditori figura l’Erario, poiché, accanto alla disciplina civilistica, può trovare applicazione la normativa speciale prevista dall’art. 36 del D.P.R. 602/1973.

I debiti tributari: la disciplina speciale dell’art. 36 del D.P.R. 602/1973

La responsabilità tributaria degli ex soci presenta caratteristiche proprie e non coincide integralmente con quella derivante dalla successione nei rapporti obbligatori della società estinta.

L’art. 36 del D.P.R. 602/1973 disciplina, tra l’altro, la responsabilità dei soci che abbiano ricevuto denaro o altri beni sociali nei due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione oppure abbiano ricevuto beni durante la liquidazione. In tali ipotesi, la responsabilità è commisurata al valore dei beni ricevuti e richiede la verifica dei presupposti stabiliti dalla norma.

La distinzione è stata approfondita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025.

La pronuncia ha chiarito che, ai fini della responsabilità degli ex soci per i debiti tributari della società estinta, il presupposto della riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, previsto dall’art. 2495 cod. civ., costituisce una condizione dell’azione sotto il profilo dell’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria, oltre a rilevare quale limite massimo dell’esposizione personale del socio.

Per far valere tale responsabilità, il Fisco deve notificare ai soci uno specifico avviso di accertamento. Se il presupposto della riscossione di somme in base al bilancio finale viene contestato, spetta all’Amministrazione finanziaria provarlo.

La stessa sentenza precisa, tuttavia, che la mancata riscossione di somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione non esclude automaticamente l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria: possono infatti rilevare altre circostanze, come l’esistenza di beni o diritti trasferiti ai soci ma non ricompresi nel bilancio, oppure l’escussione di garanzie.

La tutela del credito erariale non può quindi essere ricondotta a un automatismo, ma richiede la verifica del titolo della pretesa, dei presupposti normativi e degli elementi patrimoniali rilevanti nel caso concreto.

Il liquidatore: responsabilità per le condotte tenute durante la liquidazione

Il rischio successivo alla cancellazione non riguarda soltanto gli ex soci. Nelle operazioni straordinarie, un ruolo centrale è svolto anche dal liquidatore, la cui posizione deve essere valutata in relazione alle condotte tenute durante la liquidazione e agli obblighi connessi alla carica.

 

Se la responsabilità degli ex soci è legata alla successione nei rapporti obbligatori e, nei casi previsti dalla legge, alle attribuzioni patrimoniali ricevute, quella del liquidatore riguarda invece le scelte compiute nella gestione della fase liquidatoria.

Il liquidatore non svolge una funzione meramente formale destinata a precedere la cancellazione della società. È chiamato a verificare l’esistenza dei debiti, valutare i contenziosi in corso, considerare le passività potenziali, effettuare gli opportuni accantonamenti e rispettare le cause di prelazione, assicurando che il patrimonio sociale venga destinato al soddisfacimento delle obbligazioni secondo le regole applicabili.

Nelle operazioni straordinarie questo ruolo diventa ancora più delicato.

Le riorganizzazioni societarie possono lasciare nella società destinata alla liquidazione passività non immediatamente percepibili. Si pensi ad accertamenti fiscali ancora in corso, a contenziosi civili non definiti, a contestazioni ambientali, a controversie di lavoro o a sopravvenienze passive che potrebbero emergere soltanto dopo diversi anni.

In tali circostanze, la scelta di procedere rapidamente alla distribuzione dell’attivo e alla cancellazione della società può rivelarsi inadeguata se non è accompagnata da un’attenta valutazione delle passività note o ragionevolmente prevedibili e dall’adozione delle misure necessarie a tutelare i creditori.

La responsabilità del liquidatore costituisce pertanto un autonomo profilo di rischio, distinto da quello degli ex soci.

Sul versante tributario, l’art. 36 del D.P.R. 602/1973 disciplina anche la responsabilità personale del liquidatore che, in violazione degli obblighi inerenti alla carica, abbia destinato le attività della liquidazione al soddisfacimento di crediti di ordine inferiore a quelli tributari oppure abbia assegnato beni ai soci senza avere prima soddisfatto i crediti erariali, ricorrendone i presupposti previsti dalla norma.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 32790 del 27 novembre 2023, hanno chiarito che tale responsabilità si fonda su un titolo autonomo e su una condotta propria del liquidatore. Non si tratta, quindi, di una successione automatica nei debiti tributari della società estinta. La Corte ha inoltre precisato che la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario nei confronti della società non costituisce una condizione necessaria per l’accertamento della responsabilità del liquidatore.

Per i crediti di natura diversa da quelli tributari, la responsabilità del liquidatore va valutata alla luce delle regole civilistiche applicabili, verificando l’inadempimento degli obblighi connessi all’incarico, il danno subito dal creditore e il nesso causale tra la condotta e il pregiudizio.

La cancellazione della società, pertanto, non determina automaticamente la responsabilità personale del liquidatore, ma non impedisce neppure che le condotte tenute durante la liquidazione siano successivamente sottoposte a verifica.

Conclusioni

Per il professionista chiamato ad assistere operazioni straordinarie, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese non può essere intesa quale punto di arrivo della gestione del rischio, bensì come l’esito conclusivo di un processo strutturato di risk assessment e risk management, volto a individuare, quantificare e, ove possibile, neutralizzare o adeguatamente presidiare le passività, attuali e potenziali, riconducibili alla vicenda societaria.

La cessazione dell’ente giuridico, infatti, non determina necessariamente l’esaurimento degli effetti delle decisioni assunte nel corso della riorganizzazione e della liquidazione, i quali possono permanere e riverberarsi, anche successivamente alla cancellazione, sulle posizioni dei creditori e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti. Ex facto oritur ius: è proprio dalla concreta gestione delle passività e dalla tracciabilità delle scelte compiute che dipende, in larga misura, la capacità di prevenire e contenere i rischi successivi alla cessazione.

In tale prospettiva, una liquidazione correttamente pianificata non costituisce un mero adempimento formale finalizzato alla chiusura della società, ma rappresenta una fase sostanziale e strategica del processo di corporate risk governance, funzionale alla tutela dei creditori, alla corretta gestione delle esposizioni debitorie e alla mitigazione dei profili di responsabilità connessi alle operazioni straordinarie. Non finis, sed transitus: la cancellazione segna la conclusione dell’esistenza giuridica della società, ma non necessariamente quella di ogni possibile conseguenza delle scelte che ne hanno accompagnato il percorso estintivo.

Direzione editoriale:
Maurizio Bifulco

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