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N.13 Dicembre 2025
Locus | Magazine Digitale
HSL Advisors

1. Premessa: il ruolo strategico del Patent Box nella politica industriale italiana

In un contesto economico caratterizzato da una crescente competizione internazionale e da un’accelerazione tecnologica senza precedenti, le politiche fiscali volte a incentivare la ricerca e sviluppo (R&S) assumono una valenza strategica di lungo periodo.
Tra queste, il regime del Patent Box rappresenta uno degli strumenti cardine della fiscalità dell’innovazione, destinato a sostenere le imprese che investono nella creazione e valorizzazione di beni immateriali ad alto contenuto innovativo.

Introdotto originariamente nel 2015 e profondamente riformato con l’articolo 6 del Decreto-Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, il Patent Box, nella sua formulazione attuale, ha superato l’impostazione originaria basata sulla detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo degli intangibili, sostituendola con una super deduzione del 110% dei costi qualificati di ricerca e sviluppo.
Tale passaggio segna una svolta concettuale: non più incentivo al reddito prodotto dai beni, ma riconoscimento ex ante dell’investimento innovativo come motore di competitività.

2. Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

L’attuale disciplina del Patent Box è accessibile a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, senza distinzione in base alla forma giuridica, alla dimensione o al settore economico.
Possono beneficiarne anche le stabili organizzazioni situate in Italia di soggetti residenti in Stati con cui l’Italia ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Sotto il profilo oggettivo, i beni immateriali agevolabili sono i seguenti:

  • Brevetti industriali per invenzione e per modelli di utilità;
  • Software protetto da copyright, purché sviluppato internamente o commissionato a soggetti terzi indipendenti;
  • Disegni e modelli giuridicamente tutelati.

Sono invece esclusi dalla nuova disciplina i marchi d’impresa e il know-how, in coerenza con le linee guida OCSE contenute nell’Action 5 del progetto BEPS, volte a evitare distorsioni concorrenziali e fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva.

3. Natura e misura dell’agevolazione

Il beneficio consiste in una maggiorazione del 110% delle spese di ricerca e sviluppo sostenute in relazione ai beni immateriali agevolabili.
In pratica, le imprese possono dedurre dal reddito imponibile (ai fini IRES e IRAP) un importo pari a 2,1 volte il costo effettivamente sostenuto per le attività di R&S qualificate.

La misura opera quindi come iperdeduzione fiscale e produce un impatto diretto sull’imponibile, riducendo il carico fiscale in modo strutturale.
La durata dell’opzione è quinquennale, irrevocabile e rinnovabile, e si esercita mediante apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento.

4. Le spese agevolabili

Ai fini della determinazione della base di calcolo della maggiorazione del 110%, sono considerate agevolabili le spese direttamente riconducibili alle attività di ricerca e sviluppo orientate al mantenimento, potenziamento o accrescimento dei beni immateriali tutelati.
In particolare, rientrano tra i costi qualificati:

  1. Spese per il personale impiegato direttamente nei progetti di R&S, a prescindere dalla tipologia contrattuale (dipendenti, collaboratori, somministrati, ecc.);
  2. Quote di ammortamento e canoni di locazione – finanziaria o operativa – relativi a beni materiali e immateriali impiegati nelle attività agevolabili;
  3. Servizi di consulenza tecnica e professionale, anche esterni, connessi alle attività di ricerca e sviluppo;
  4. Materiali, componenti e forniture utilizzati per la sperimentazione, la prototipazione o la realizzazione di prove di laboratorio;
  5. Oneri di tutela giuridica relativi a brevetti, software e disegni (spese di deposito, mantenimento, difesa legale e rinnovo dei diritti di proprietà intellettuale).

È richiesto che le attività siano effettivamente realizzate sul territorio nazionale o comunque riconducibili a strutture operative italiane, anche nel caso di ricerca commissionata a soggetti terzi.

5. Il meccanismo di recapture: valorizzazione della ricerca pregressa

Un tratto qualificante del nuovo impianto normativo è rappresentato dal meccanismo di recapture, che consente di recuperare a fini agevolativi le spese sostenute in esercizi precedenti fino a un massimo di otto periodi d’imposta.

Il beneficio è subordinato a due condizioni:

  • che i costi pregressi abbiano contribuito in modo diretto alla realizzazione del bene immateriale;
  • che, nel periodo d’imposta in cui si intende fruire della maggiorazione, il bene abbia ottenuto una privativa industriale o una forma equivalente di tutela giuridica.

Il momento rilevante per l’attivazione del recapture varia a seconda del tipo di bene:

  • per i brevetti, coincide con la data di concessione del titolo;
  • per i software, con la registrazione presso la SIAE o un ente equivalente;
  • per disegni e modelli, con la registrazione presso l’Ufficio competente.

In questo modo, il legislatore riconosce la natura pluriennale e progressiva della ricerca, consentendo alle imprese di capitalizzare fiscalmente i costi sostenuti in fasi antecedenti alla tutela formale del bene.

6. L’onere documentale e la penalty protection

L’efficacia operativa del Patent Box è strettamente connessa alla qualità della documentazione predisposta dal contribuente.
L’articolo 6, comma 6, del D.L. 146/2021 introduce il principio della penalty protection, una tutela che consente di evitare le sanzioni amministrative in caso di eventuali rettifiche dell’agevolazione, a condizione che l’impresa dimostri di aver redatto una documentazione idonea e coerente con le disposizioni del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022.

Il dossier deve contenere:

  • una descrizione tecnica delle attività di R&S;
  • la tracciabilità dei costi sostenuti e il loro collegamento diretto con i beni immateriali;
  • i criteri di allocazione e imputazione delle spese;
  • la metodologia di calcolo della super deduzione;
  • eventuali contratti di ricerca stipulati con terzi indipendenti.

Per poter beneficiare della penalty protection, il contribuente deve comunicare il possesso della documentazione nella dichiarazione dei redditi, barrando la casella 2 del rigo OP21.
Il dossier deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante e munito di marca temporale entro la data di presentazione della dichiarazione: un adempimento formale imprescindibile per rendere opponibile la documentazione in sede di controllo.

7. Il Patent Box come leva strategica per l’innovazione

Nel 2025, il Patent Box si conferma uno strumento centrale per le imprese innovative, grazie alla possibilità di maggiorare del 110% i costi di ricerca e sviluppo legati a beni immateriali tutelati, come software e brevetti. Oltre a un vantaggio fiscale immediato, il regime permette di valorizzare progetti strategici che coinvolgono risorse altamente qualificate e può essere cumulato con altri incentivi come il credito d’imposta per R&S e le misure del Piano Transizione 5.0.

L’accesso efficace al Patent Box richiede però un presidio tecnico e fiscale accurato, dalla corretta identificazione dei beni immateriali all’organizzazione della documentazione necessaria, così da costruire una strategia integrata tra innovazione tecnologica, ottimizzazione fiscale e accesso coordinato alle risorse pubbliche.

In un contesto globale dove la competizione economica punta sull’attrattività degli investimenti in R&S, il Patent Box assume anche valenza strategica: contribuisce a trattenere valore intellettuale in Italia, stimolare attività ad alta intensità tecnologica e rafforzare il tessuto produttivo nazionale.

8. Il significato economico del nuovo Patent Box

La riforma del 2021 ha ridisegnato il Patent Box come strumento di politica industriale, con una duplice finalità:

  • fiscale, in quanto riduce il carico tributario legato agli investimenti in innovazione;
  • strutturale, poiché incentiva la localizzazione in Italia di attività ad alta intensità tecnologica e la valorizzazione della proprietà intellettuale nazionale.

In un’economia globale basata su conoscenza e creatività, l’agevolazione si pone come leva per il reshoring dei diritti intangibili, il rafforzamento delle filiere innovative e la crescita qualitativa del tessuto produttivo.

In un contesto globale dove la competizione economica punta sull’attrattività degli investimenti in R&S, il Patent Box assume anche valenza strategica: contribuisce a trattenere valore intellettuale in Italia, stimolare attività ad alta intensità tecnologica e rafforzare il tessuto produttivo nazionale.

9. Conclusioni

Nel 2025 il Patent Box conferma la sua funzione di cerniera fiscale dell’innovazione, integrandosi con gli altri strumenti a sostegno degli investimenti produttivi, come la Nuova Sabatini, la ZES unica e l’iperdeduzione 4.0.
Per le imprese italiane, rappresenta non solo un incentivo fiscale, ma una metodologia di governance dell’innovazione, che richiede tracciabilità, rigore contabile e pianificazione strategica.

Un corretto utilizzo dell’agevolazione – accompagnato da una gestione consapevole della documentazione e da un’efficace mappatura dei beni immateriali – consente di tradurre la ricerca e lo sviluppo in valore economico duraturo, rafforzando la competitività delle imprese e contribuendo al consolidamento del capitale tecnologico del Paese.

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